Cass. pen., sez III, ud. 11 gennaio 2023 (dep. 25 maggio 2023), n. 22696 Presidente Andreazza – Relatore Cerroni
Cass. pen., sez III, ud. 11 gennaio 2023 (dep. 25 maggio 2023), n. 22696
Presidente Andreazza – Relatore Cerroni
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 22 marzo 2022 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 23 gennaio 2020 del Tribunale di Busto Arsizio resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi dieci giorni venti di reclusione la pena, con i doppi benefici, inflitta a C.G. per il reato di cui agli artt. 56,61 n. 9 e 609-bis, comma 1, c.p. in danno di C.N..
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato la disposta inutilizzabilità a proprio favore - in senso contrario rispetto all'insegnamento giurisprudenziale delle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso nel corso delle indagini preliminari, che invece - se accolte nel materiale processuale - avrebbero dato atto del contesto amichevole in cui era avvenuto il fatto ascritto all'imputato.
Al contrario era stato invece ritenuto che dette dichiarazioni, affette da inutilizzabilità patologica, non avrebbero potuto essere utilizzate né contra se né contra alios. In definitiva, data anche la natura del rito, era stata pronunciata sentenza di condanna in esito alla valutazione delle sole dichiarazioni della persona offesa senza tenere conto della versione difensiva, in conseguenza dell'errata interpretazione dell'art. 63 c.p.p..
2.2. Col secondo motivo è stata lamentata, quale seguito al denunciato error in procedendo, l'omessa motivazione in merito al raffronto tra la versione della persona offesa e quanto dichiarato dall'imputato in data 7 marzo 2015, dal momento che - in tal modo non procedendo a valutazione unitaria delle prove acquisite - non era stata spiegata la circostanza che l'imputato, capotreno impegnato nel controllo dei titoli di viaggio dei passeggeri, conoscesse il nome della persona offesa, a riprova della pregressa conversazione amichevole e quindi della possibile giustificazione del tentativo di bacio sulla guancia.
2.3. Col terzo motivo il ricorrente, preso atto della riqualificazione del fatto come tentativo, ha comunque contestato che gli atti concretamente realizzati fossero univocamente diretti alla zona erogena delle labbra. In particolare gli unici atti esecutivi compiuti erano consistiti nell'avvicinamento della giovane al proprio volto dopo averle preso la mano tirandola verso di sé, sì che l'avvicinamento alle labbra rappresentava una mera congettura della persona offesa. Laddove la compatibilità di siffatta condotta con l'ipotesi di saluto consuetudinario sulle guance escludeva - secondo la teoria strutturale oggettiva - il rilievo penale del fatto.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è complessivamente infondato.
4.1. In relazione al primo motivo di censura, è nozione risalente, ma ripetuta, che l'inutilizzabilità nei confronti dei terzi stabilita dall'art. 63, comma 2, c.p.p. per le dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sin dall'inizio sentita in veste di indagata non concerne le dichiarazioni di segno favorevole al dichiarante o ai terzi (Sez. 1, n. 7258 del 24/03/1999, Oliva, Rv. 213708-01); e ciò alla stregua della ratio della disposizione, ispirata alla tutela del diritto di difesa, per cui le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese ed a terzi non vi è ragione che siano escluse dal materiale probatorio (Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996, dep. 1997, Carpanelli, Rv. 206846-01)(così, complessivamente in motivazione, Sez. 4, n. 30794 del 15/02/2022, Pescara, Rv. 283455; conf. anche Sez. 4, n. 39761 del 10/06/2011, Barbera, non mass.; Sez. 5, n. 22691 del 27/04/2005, Garruto, non mass.).
4.2. Ciò posto, l'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'odierno ricorrente non è in grado di scalfire l'idoneità accusatoria, sicuramente prevalente, delle dichiarazioni della giovane C..
4.2.1. Vero è che la Corte territoriale ha dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente in sede di sommarie informazioni testimoniali.
Da un lato peraltro si è comunque confrontata con la sostanza delle argomentazioni proposte, che in definitiva davano conto di un contesto amichevole scaturito dalla mancanza del titolo di viaggio da parte della ragazza e dall'applicazione da parte del ricorrente, capotreno della spa […], del solo costo della corsa senza alcun sovrapprezzo. Dall'altro ne ha comunque oggettivamente svilito il rilievo, sia in quanto ha osservato che le dichiarazioni, che ben potevano esserlo, non sono state ribadite in giudizio (la difesa ha anche rinunciato all'interrogatorio dell'imputato preferendo essere ammessa al giudizio abbreviato semplice); sia perché le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, c.p.p., purché il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro (ad es. Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558), anche senza la necessità di riscontri intrinseci (cfr. Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730).
In questo senso infatti già l'obbligo di verità incombeva solamente sulla persona offesa. Oltre a siffatta scriminante, la Corte territoriale ha appunto sottolineato che non risultava alcun motivo di rancore o di pensiero negativo, da parte della giovane, nei riguardi dello sconosciuto odierno ricorrente (il quale tra l'altro poteva semmai essere oggetto di un qualche sentimento di gratitudine, avendo abbuonato alla giovane il sovrapprezzo del biglietto, acquistato a bordo del convoglio). Laddove, in ogni caso, l'eventuale amichevole contesto (anche tramite lo scambio delle generalità anagrafiche) era evaporato in esito al tentativo di bacio e alla puntuale descrizione dell'accaduto da parte della giovane, che a detta iniziativa altrui si era ritratta.
4.3. Infondato è anche il terzo motivo di doglianza.
In proposito, infatti, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
Ciò posto, la ricostruzione fattuale siccome emersa non è naturalmente revocabile in dubbio. In ogni caso non vi era questione di cattiva interpretazione delle azioni altrui, dal momento che la giovane, al fine di evitare il non voluto bacio sulle labbra, ha evitato il contatto non gradito girando il volto e allontanando l'uomo, che ancor prima le aveva preso la mano tirandola a sé.
Ai fini invero della configurabilità del reato di violenza sessuale va qualificato come "atto sessuale" anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica (Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, G., Rv. 236964). Tutto ciò, peraltro, non dimenticando la possibile valenza sessuale anche di un bacio non consensuale sulla guancia (cfr. Sez. 3, n. 43423 del 18/09/2019, P., Rv. 277179), posto comunque che tra gli atti suscettibili di integrare tale delitto possono essere ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi riguardanti zone erogene su persona non consenziente (come, ad es. palpamenti al seno e tentativi di baci sulla bocca)(Sez. 3, n. 549 del 15/11/2005, dep. 2006, B., Rv. 233115). Mentre, per vero, alcuna pretesa natura consuetudinaria può ravvisarsi neppure nel bacio sulla guancia tra due soggetti che fino a pochi minuti prima erano due perfetti sconosciuti l'uno rispetto all'altra, e si erano trovati a contatto per la regolarizzazione amministrativa del titolo di viaggio.
5. L'impugnazione è pertanto complessivamente infondata, non rivestendo valenza decisiva la questione processuale di cui al primo motivo di doglianza.
5.1. Il rigetto del ricorso comporta altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.