Cassazione penale sez. III, 24/03/2023, (ud. 24/03/2023, dep. 12/05/2023), n.20282
Cassazione penale sez. III, 24/03/2023, (ud. 24/03/2023, dep. 12/05/2023), n.20282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACETO Aldo - Presidente -
Dott. GAI Emanuela - Consigliere -
Dott. CORBO Stefano - Consigliere -
Dott. GALANTI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. MAGRO Beatrice - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.C., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 30/06/2022 visti gli
atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale D.ssa Valentina Manuali, che ha
concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della
pena;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'Avv. Giuseppe
Buscaino del Foro di (Omissis), che ha concluso riportandosi al
ricorso e chiedendo in via principale l'annullamento senza rinvio
previo riconoscimento della particolare tenuità del fatto e in via
subordinata l'annullamento con rinvio quanto alla concessione della
sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di
lavoro di pubblica utilità.
Fatto
Fatto
1. con sentenza del 30/06/2022 il Tribunale di Trapani condannava G.C. in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. alla pena di Euro 2.000 di ammenda, concedendo allo stesso la sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di lavoro di attività non retribuita per il periodo di mesi sei, da iniziarsi entro il periodo di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza presso struttura da individuarsi dall'U.E.P.E..
2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.
2.1. con il primo motivo, lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 e 530 c.p.p., per avere il Tribunale di Trapani fondato il giudizio di colpevolezza esclusivamente sulla deposizione di C.A., proprietario del prefabbricato ove l'imputato aveva alloggiato e asseritamente abbandonato gli animali, la cui deposizione sarebbe stata influenzata, e quindi resa inattendibile, dall'astio che provava verso il ricorrente;
2.2. con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., beneficio concedibile in presenza, come nel caso di specie, di tutti i presupposti per la sua applicazione;
2.3. con il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 165 c.p.p., per avere il Tribunale di Trapani subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesto dal ricorrente, senza acquisire il suo previo consenso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
Il ricorrente si limita infatti a censurare, in modo generico e apodittico, l'attendibilità della principale fonte testimoniale senza confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata, la quale ha motivato in modo sufficientemente preciso, non illogico e non contraddittorio, in ordine alla convergenza della deposizione della principale fonte dichiarativa (il C.) con quella dell'operante che ha visionato l'immobile ( L.C.), trovandolo in condizioni di totale degrado, ritenendo così confermate le dichiarazioni del primo dichiarante in ordine allo stato di abbandono e denutrizione degli animali, chiusi all'interno dell'immobile da giorni e senza cibo.
La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (ex multis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), poiché il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità, soprattutto in caso di doppia conforme di merito, si deve concludere nel senso della carenza della "specificità" del motivo di ricorso.
Si è ulteriormente precisato che "la valutazione delle prove è operazione che rientra nell'esclusivo compito del giudice del merito salvo che un travisamento probatorio incrini la tenuta logica della decisione. Quest'ultimo vizio, tuttavia, non è invocabile quando il giudice valuti il contenuto della prova (dichiarativa o documentale) in modo ritenuto non corretto, ma quando nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il vizio, peraltro, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e a., Rv. 258774)".
Va doverosamente aggiunto che le conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito sono conformi alla giurisprudenza della Corte, secondo cui/ ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 c.p., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti (Sez. 3, n. 14734 del 08/02/2019, Capelloni, Rv. 275391 - 01), la cui nozione va ricavata attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza, per le specie più note, e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (Sez. 3, n. 37859 del 4/6/2014, Rainoldi e altro, Rv. 260184; Sez. 3, n. 6829 del 17/12/2014 (dep. 2015), Garnero, Rv. 262529).
Si è inoltre specificato che assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione (Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli e altro, Rv. 265267), prendendo in considerazioni situazioni quali, ad esempio, la privazione di cibo, acqua e luce (Sez. 6, n. 17677 del 22/3/2016, 4 Borghesi, Rv. 267313) o il trasporto di bovini stipati in un furgone di piccole dimensioni e privo d'aria (Sez. 5, n. 15471 del 19/1/2018, PG. in proc. Galati e altro, Rv. 272851).
2. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile, non avendo la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. costituito oggetto di specifica richiesta in sede di giudizio di merito, in cui l'odierno ricorrente si era limitato a concludere per l'assoluzione.
La Corte ritiene infatti che "la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p." (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01; Sez. 3, n. 23174 del 23/05/2018, Sarr, Rv. 272789 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 22/12/2017).
La Corte ha anche chiarito che in caso di difetto di esplicita richiesta non grava sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01).
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
I due commi dell'art. 165 c.p. differiscono profondamente sul punto, laddove mentre il comma 1 prevede che la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività "può" essere posta come condizione per la concessione del beneficio e prevede l'espressa assenza di dissenso da parte del condannato ("se il condannato non si oppone"), il comma 2 prevede che tale prestazione lavorativa sia condicio sine qua non della concessione del beneficio e non prevede in alcun modo il consenso (rectius: l'assenza di dissenso) del condannato. Nella sentenza impugnata si dà atto (pag. 5) della circostanza che l'imputato aveva già usufruito del beneficio della pena sospesa, ragion per cui correttamente il giudice doveva prevedere la prestazione di lavoro non retribuito da parte dell'imputato in caso di concessione del beneficio.
La norma, tuttavia, precisa che tale prestazione può essere disposta solo "se il condannato non si oppone".
La Corte ha precisato che "in tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, c.p. (nella specie, prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività), e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata" (Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Orsi, Rv. 280712 - 01; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Bongi, Rv. 279773 - 01).
Tale principio vale, tuttavia, per il caso in cui la richiesta di concessione del beneficio sia stata avanzata dalla difesa e non nel caso contrario, quale quello in esame, in cui tale richiesta non sia stata avanzata, per cui non è possibile ipotizzare una forma di "consenso implicito".
Il Tribunale ha omesso di raccogliere il valido consenso (rectius: la non opposizione) dell'imputato e pertanto la sentenza va annullata con rinvio limitatamente alla condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Corte dichiara l'irrevocabilità, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., della statuizione sulla responsabilità.
5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trapani in diversa composizione fisica.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2023