La Corte territoriale aveva ritenuto errata la richiesta di trattazione orale, poiché trasmessa a mezzo PEC, allegando un file word.
Per la Cassazione:
L'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020,, dispone che «la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal PM o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della Corte d'Appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2». Il precedente comma 2 richiama l'utilizzo dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, secondo il quale «le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolarmente, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
Ne consegue che «in assenza di una previsione sanzionatoria e non ricorrendo, nel caso concreto, esigenze di immodificabilità del contenuto della richiesta (esplicitato nell'oggetto del messaggio di posta elettronica), la ritenuta inammissibilità della richiesta stessa finisce per tradursi in un formalismo del tutto avulso dalle esigenze di certezza cui la normativa tecnica è preordinata».