Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15/07/2022) 20-10-2022, n. 39827
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15/07/2022) 20-10-2022, n. 39827
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano - Presidente -
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere -
Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere -
Dott. MANCUSO Luigi - Consigliere -
Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
A.A., nato a (Omissis);
avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del Tribunale di sorveglianza di Salerno;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Senatore Vincenzo, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio l'impugnata ordinanza.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno, con ordinanza del 23 febbraio 2022, ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da A.A. quale misura alternativa alla pena di mesi sei e giorni sei di reclusione, residua rispetto a quella di un anno di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello di Salerno in data 11 settembre 2017 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso nel 2012, concedendogli il beneficio, pure richiesto, della detenzione domiciliare e imponendogli le relative prescrizioni.
Il Tribunale osservava, a ragione della decisione, che:
- la chiesta messa alla prova in regime di affidamento al servizio sociale era misura troppo ampia in rapporto alla natura e alla gravità del reato in espiazione e alla personalità del condannato, gravato da tre precedenti penali e da pendenze giudiziarie, neppure risultando comprovato in atti un suo percorso socio-riabilitativo;
- era, invece, concedibile, tenuto conto della durata della pena residua, della risalenza nel tempo dei fatti cui attenevano i precedenti penali, della pendenza di un procedimento penale per il reato di calunnia, accertato nel 2010, e degli esiti delle informazioni di polizia circa l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e la disponibilità di alloggio espressa dai familiari, la misura della detenzione domiciliare, apprezzata come idonea a prevenire il pericolo di ricaduta nel reato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato, che ne chiede D'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 47 Ord. pen, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Secondo il ricorrente, il Tribunale ha reso una motivazione, a fondamento del rigetto della richiesta di affidamento in prova, generica nel riferimento alla natura e alla gravità del reato in espiazione; contraddittoria, apodittica e inconferente con la ratio del chiesto istituto nell'operato richiamo ai precedenti e ai carichi pendenti, tutti antecedenti al tempus commissi del reato in espiazione, senza considerare la rilevanza, nell'apprezzamento da farsi, delVevoluzione della sua personalità successiva al fatto; apparente e generica nell'asserita assenza di "un percorso socio-riabilitativo non comprovato in atti".
Il Tribunale, violando la pertinente giurisprudenza di legittimità, neppure ha valorizzato la condotta ineccepibile da lui tenuta in libertà in un considerevole arco temporale, senza far registrare dopo il fatto del 2012 condotte penalmente rilevanti e suoi collegamenti con ambienti malavitosi; nè ha considerato l'emersa avviata revisione critica ovvero il suo avviato percorso rieducativo.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso, che attiene al contestato diniego dell'affidamento in prova, è fondato.
2. Si rileva in diritto che presupposto normativo per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è l'idoneità della misura a rieducare il condannato e ad assicurare la prevenzione dal pericolo della commissione di altri reati.
In relazione a tale peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sè, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nè può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)" (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; tra le altre conformi, Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, dep. 10/01/2014, Naretto, Rv. 258402; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995, dep. 27/12/1995, Fiorentino, Rv. 203154).
3. Di tali condivisi principi il Tribunale non ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione, seguendo, nel rigetto dell'a richiesta di affidamento in prova, un percorso argomentativo incongruo e non del tutto aderente alle risultanze processuali disponibili e utilizzate.
3.1. L'ordinanza, che è correttamente partita, nell'analisi della personalità dell'istante, dalla indicazione del reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per cui è intervenuta condanna, le modalità della cui esecuzione costituiscono oggetto di questo procedimento, ha giudicato la misura dell'affidamento in prova "troppo ampia con riferimento alla natura e alla gravità del reato in espiazione e alla personalità del condannato gravato da altri precedenti penali e da procedimenti penali ad oggi pendenti tanto anche in ragione dell'assenza di un percorso socio-riabilitativo non comprovato in atti".
3.2. Il Tribunale con tali testuali argomenti è pervenuto alla decisione di rigetto della più ampia misura richiesta, in contrasto con le pertinenti regulae iuris, poichè, nell'iter logico della decisione, ha enfatizzato, in termini generici, la natura e gravità del reato commesso (in ordine al quale, non più specificamente descritto, è stata peraltro irrogata, come rilevato dalla stessa premessa dell'ordinanza, la pena di un anno di reclusione) e i precedenti penali e i procedimenti pendenti, dei quali non ha indicato i contenuti e i parametri di riferimento temporale in rapporto al fatto in espiazione (indicato, peraltro, dal ricorrente come successivo ai precedenti penali e alle pendenze).
Nè l'ordinanza ha riservato la debita considerazione all'apprezzamento del percorso socio-riabilitativo dell'istante, la cui assenza per difetto di prova si è limitata ad annotare senza rilevare e rappresentare la necessità dell'acquisizione, per mezzo delle strutture di osservazione, di dati conoscitivi pertinenti alla condotta mantenuta dallo stesso in stato di libertà, ovvero di detenzione, dopo la consumazione della condotta sanzionata, allo scopo di accertare l'evoluzione della personalità del medesimo e l'idoneità della misura alternativa a contribuire al suo reinserimento sociale e a contenerne la pericolosità sociale, se tuttora esistente.
Tali carenze appaiono ancora più evidenti se rapportate alla eccepita incongruenza del ragionamento che sorregge la svolta complessiva motivazione, poichè il Tribunale, nel concedere all'istante la misura della detenzione domiciliare, ha rimarcato in senso positivo e come idonea a prevenire il pericolo di recidiva, oltre alla durata della pena residua pari a mesi sei e giorni sei di reclusione, la risalenza nel tempo dei tre precedenti penali e della pendenza per il reato di calunnia, accertato nel 2010, anche richiamando gli esiti favorevoli delle informazioni di polizia circa l'assenza di collegamenti dello stesso con la criminalità organizzata e la disponibilità dei familiari alla sua accoglienza.
4. Deve, pertanto, concludersi che per la non coerenza ai criteri valutativi, dettati dal parametro legale di riferimento, del giudizio reiettivo della più ampia misura richiesta e per la incongruenza rispetto alle risultanze disponibili del discorso giustificativo della decisione, l'ordinanza impugnata non resiste alle doglianze difensive nei punti ripercorsi e deve essere, pertanto annullata con rinvio per nuovo esame, allo stesso Tribunale di Sorveglianza di Salerno, che, pur in assoluta libertà di valutazione, dovrà tuttavia motivare la propria decisione attenendosi ai rilievi e ai principi di diritto sopra indicati o richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria, il 20 ottobre 2022