Mercoledì 21 Settembre 2022
Cassazione penale, Sez. V, sentenza 13 settembre 2022, n. 33589
Cassazione penale, Sez. V, sentenza 13 settembre 2022, n. 33589
Nella motivazione, le Sezioni Unite rappresentano che l'onere di nominare un sostituto non sussiste, «salvo che lo stato patologico sia prevedibile» (§ 10 del Considerato in diritto); precisano, inoltre, che «L'impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione».