Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 4308 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: SESSA RENATA Data Udienza: 15/12/2021
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 4308 Anno 2022
Presidente: PALLA STEFANO Relatore: SESSA RENATA Data Udienza: 15/12/2021
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
K. SPA parte offesa nel procedimento
c/
M. M. nato a E. il ............avverso l'ordinanza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
lette/sentilte le conclusioni del PG
e del difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha disposto, nei
confronti di M.M. persona sottoposta ad indagini, l'archiviazione ex art. 410 c.p.p
con restituzione degli atti al PM.
Tale provvedimento veniva emesso a seguito dell'opposizione dell'indagata, M.M.,
alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulata dal P.M. nell'ambito
del procedimento penale RGNR 12551/2018. In sintesi, La M.o, dipendente della
K. s.p.a. con il ruolo di Store Manager presso il relativo punto vendita del Centro
Commerciale Forum di Palermo, era stata accusata del furto di una panca a dondolo in ferro
del valore di € 43,90. Ella, assumendo di non aver commesso il fatto, ritenendo ingiusta la
formulazione dell'archiviazione in termini di particolare tenuità del fatto, che invece
presupponeva la sua colpevolezza, aveva proposto l'opposizione alla suddetta richiesta di
archiviazione al fine di ottenere un provvedimento con formula più favorevole e un epilogo
pienamente liberatorio.
2.Avverso l'ordinanza del GIP - che, valutando tutti gli atti del fascicolo e le risultanze
delle indagini compiute dalla P.G. delegata, ha concluso, in accoglimento delle
prospettazioni formulata in sede di opposizione dall'indagata, per l'archiviazione ex art. 410
c.p.p., evidenziando che l'unico elemento emerso a carico della M. fosse ravvisabile
nelle dichiarazioni di A.A. che in sede di inventario aveva rilevato l'assenza della
panchina, disattendendo la richiesta formulata dal P.M. ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 131-bis cod. pen, e 411 del codice di rito - ha proposto ricorso per cassazione
K. s.p.a deducendo con un unico motivo l'abnormità dell'ordinanza di archiviazione
per violazione dell'art. 411 comma 1-bis c.p.p..
In particolare, premesso che l'istituto dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto si
differenzia rispetto a quello di cui agli artt. 408-410 del codice di rito, si evidenzia come
l'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. delinei due soli possibili scenari: in assenza di
opposizione ovvero nel caso di inammissibilità dell'opposizione, il giudice procede senza
formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato, in caso di
opposizione ammissibile, il giudice , dopo aver instaurato il contraddittorio, se accoglie la
richiesta provvede con ordinanza, se non l'accoglie restituisce gli atti al P.M.(eventualmente
provvedendo ai sensi dell'art. 409, commi 4 e 5 del codice di rito); tertium non datur, sicchè
il provvedimento impugnato nel disporre l'archiviazione per insussistenza del fatto è affetto
da abnormità, avendo intrapreso una strada non prevista dalla norma.
Una siffatta soluzione ha comportato anche la violazione del principio del contraddittorio
essendo stata l'udienza fissata in relazione a richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. per
tenuità del fatto e non per infondatezza della notitia criminis.
3.11 Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore dell'indagato ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con la
memoria pervenuta in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 tema sollecitato dal ricorso attiene alla riconoscibilità del carattere abnorme al
provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere su una
richiesta di archiviazione ex art. 131-bis, cod. pen., si determini a disporre l'archiviazione
per un causa diversa rispetto a quella indicata dal Pubblico Ministero, riconoscendo, come
avvenuto nel caso di specie, a monte della configurabilità della particolare tenuità del fatto,
l'infondatezza della notitia criminis.
Esso risulta già affrontato specificamente da questa Corte che, relativamente ad un caso
analogo a quello in esame, ha affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il
giudice per le indagini preliminari, investito della rìchìesta di archiviazione ex art. 131-bis
cod. pen., disponga invece archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" (nella
specie perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), atteso che la verifica della
fondatezza della notizia di reato si inserisce nella progressione delle questioni che il giudice
è tenuto a sciogliere prima di addivenire all'esame della particolare tenuità (Sez. 2,
Sentenza n. 41104 del 13/09/2019, PMT C/Cappello, Rv. 277044 - 01. In motivazione,
questa Corte ha altresì evidenziato che la decisione del giudice non lede in alcun modo le
prerogative della parte offesa, che, ex art. 411, comma 1 - bis, cod. proc. pen., può prendere
visione degli atti e presentare opposizione, esprimendo il proprio dissenso rispetto alla
richiesta di archiviazione).
Tale principio, enucleato attraverso una approfondita disamina che si fonda su plurime
pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione a Sezioni Unite, è
pienamente condiviso da questo Collegio; sì è in particolare fatto riferimento alle pronunce
delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno tra l'altro affermato che rientra tra i poteri del
G.i.p. quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero e
che il G.i.p. non può limitarsi ad un semplice esame della richiesta finale del p.m., ma deve
esercitare il suo controllo sul complesso degli atti procedimentali rimessigli dallo stesso p.m.
(Sez. U n. 40984 del 22/03/2018, Gíanforte, Rv. 273581, Sez. U 4319 del 28/11/2013, L.,
Rv. 257786, Sez. U n. 22909 del 31/05/2005, Minerviní, Rv 231163).
Se così è, non può affermarsi che il provvedimento del G.i.p. oggetto dell'odierna
impugnazione sia abnorme, non potendosi affermare che esso non sia inquadrabile nella
struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero che determini una stasi
processuale non altrimenti superabile, per come richiesto per potersi ritenere configurata
l'abnormità.
Al contrario - osserva questa Corte nella pronuncia Cappello suindicata - esso è
l'espressione e il risultato del potere di controllo demandato al G.i.p. che, investito della
richiesta di archiviazione, ha il dovere di vagliare e apprezzare tutti í requisiti necessari al
suo accoglimento attraverso il vaglio delle risultanze delle indagini preliminari, requisiti che
nel caso della irrilevanza per particolare tenuità del fatto presuppongono appunto un fatto
tipico e, pertanto, costitutivo di reato, che tuttavia si ritiene non punibile in ragione dei
principi generalissimi di proporzione e di economia processuale. Sicchè deve giungersi a
ritenere che la richiesta di archiviazione ex art. 131-bis, cod. pen. implichi,
necessariamente, per il G.i.p. l'esame preliminare della fondatezza della notizia di reato, che
si presenta come il presupposto ineludibile del successivo apprezzamento volto a stabilire se
il fatto (pur sussistente) sia tuttavia non punibile per la particolare tenuità.
Antecedente logico ineludibile della valutazione in punto di sussistenza della causa di non
punibilità di cui all'art. 131-bis c. p. p. è, come correttamente evidenziato dal Sostituto
Procuratore Generale, l'esistenza di tutti i requisiti richiesti per l'esame della richiesta di
archiviazione che al G.I.P. è stata affidata dal P.M. poiché tale istanza presuppone che
questi ritenga che l'accusa sia astrattamente sostenibile in dibattimento, che il fatto sia
previsto dalla legge come reato, che vi sia la condizione di procedibilità eventualmente
richiesta e che il reato non si sia estinto.
Consegue che la verifica della fondatezza della notizia di reato sì inserisce nella progressione
delle questioni che il G.i.p. è tenuto a sciogliere prima di addivenire all'esame della
particolare tenuità.
Tale impostazione soddisfa peraltro le ragioni di economia processuale, che sono sottese sia
alla stessa richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (per come già
evidenziato), sia all'archiviazione in generale, il cui precipuo compito «sta nell'evitare il v
processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà» nel senso che «limite
implicito alla stessa obbligatorietà [dell'azione penale], razionalmente intesa, è che il
processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo» (Corte
costituzionale, sentenza n. 88 del 1991).
2.Né potrebbe ravvisarsi la violazione del contraddittorio, pure prospettata in ricorso.
Tale lesione non si verifica in quanto le enunciate prerogative trovano piena tutela ove si
considerino le formalità previste dall'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., che
stabiliscono l'instaurazione obbligatoria di un preliminare contraddittorio (cartolare)
nell'interesse delle partì private e, quindi, anche della persona offesa, che viene avvisata
della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, che può prendere visione
degli atti e che può presentare opposizione con cui indicare le ragioni del dissenso rispetto
alla richiesta (come accaduto nel caso di specie); laddove peraltro nel caso in scrutinio,
nell'interesse dell'indagata, era stata proposta opposizione che instava, proprio, affinchè
l'archiviazione fosse disposta, non già come richiesta dal PM per tenuità del fatto, ma per
infondatezza della notitia criminis.
4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui
consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da
profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, ai versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro
3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/12/2021.
Il Consigliere estensore