Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 14698 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 27/01/2022
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 14698 Anno 2022
Presidente: IMPERIALI LUCIANO
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 27/01/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile S.D.M. nato a T. il ...........
dalla parte civile S.D.A. nato a T. il .............
nel procedimento a carico di:
S.D.G. nato a E. il ...........
avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA
FODARONI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore delle parti civile si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Depositava conclusioni e nota spese
Il difensore dell'imputato insisteva per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Palermo, in data 12 febbraio 2020, riformava radicalmente
la sentenza di condanna di S.D.G. , assolvendolo dal reato di
appropriazione indebita di alcuni beni mobili (oggetti di antiquariato e gioielli) proveniente
dal patrimonio dei nonni A. D. e S. G. e dello zio, S. M.;
tali beni, secondo l'accusa avrebbero dovuto essere divisi con i cugini S.D.A. e G., parti civili ricorrenti in quanto rientranti nell'eredità familiare.
2. Avverso tale sentenza in data 24 giugno 2020 proponeva ricorso per cassazione il
difensore delle parti civili.
2.1. Con i primi due motivi di ricorso si deduceva violazione di legge: sarebbe stato
violato l'art. 457 cod. civ., che disciplinava la successione testamentaria, dato che la Corte
di appello avrebbe illegittimamente assegnato valore alla volontà della nonna dei ricorrenti,
A.D. , espressa in un atto non sottoscritto, non valido come testamento olografo;
analogamente sarebbe stato illegittimo assegnare rilevanza alle dichiarazioni della
domestica, che confermavano il contenuto dell'atto non sottoscritto. Si deduceva che la
successione ereditaria non può essere definita sulla base di testamenti invalidi, sicché non
poteva ritenersi che l'imputato fosse il legittimo proprietario dei beni contesi.
2.2. Con il terzo motivo si deduceva l'illogicità della motivazione nella parte in cui la
Corte di appello non assegnava valore decisivo all'azione civile intentata dall'imputato per
fare valere l'usucapione, azione incompatibile con la disponibilità dei beni per causa di
morte. La motivazione sarebbe illogica anche nella parte in cui assegnava valore al fine di
escludere la volontà appropriativa al fatto che era stato disposto un inventario, azione che
piuttosto che essere propedeutico a donazioni, come ritenuto, sarebbe funzionale alla
divisione dei beni ereditati.
3.La difesa dell'imputato instava per l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In primo luogo il collegio rileva che il ricorso non è tardivo in quanto è stato proposto
tempestivamente tenuto conto della sospensione dei termini processuali correlata
all'emergenza pandemica disposta dal 9 marzo all'il maggio 2020 (la decisione della Corte
di appello risale al 12 febbraio 2020
2. In secondo luogo il collegio rileva che la Corte di appello di Palermo ha fondato la
assoluzione su una rivalutazione accurata del compendio probatorio che l'ha condotta ad
escludere che vi fossero prove sufficienti per ritenere provata la responsabilità
dell'imputato in ordine alla appropriazione contestata.
Fermo che al foglio non firmato attribuito alla de cuius A.D. - oggetto delle
deduzioni - non possa essere riconosciuto alcun valore testamentario, la Corte ha
analizzato il compendio probatorio disponibile ritenendo, con motivazione accurata, che
lo stesso non fosse univocamente indicativo della responsabilità.
La Corte valutava infatti (a) la incerta identificazione nell'ambito del procedimento
penale dei beni in successione (gli arredi non venivano individuati in querela, ma
identificati dagli stessi querelanti in occasione del sequestro), (b) il manoscritto non
testamentario riconducibile alla A.D. , (c) la testimonianza di G.F. ,
(d) gli ottimi rapporti tra i primi eredi, genitori rispettivamente dell'imputato e delle parti
civili ricorrenti (pagg. 9-11 della sentenza impugnata) e riteneva che sia il defunto
S.D.C. , che il figlio G., odierno imputato fossero persuasi che i beni
esistenti nell'abitazione di via Cuba, o quanto meno gli arredi, fossero definitivamente
passati nel patrimonio della loro famiglia, e lo stesso valeva per gli arredi di Corso Vittorio
Emanuele (pag. 11 della sentenza impugnata). Tale intima convinzione, secondo la Corte
di appello non risultava contraddetta neanche dalle scelte di far valere l'usucapione (che
anzi la confermava) e di redigere un inventario (ritenuto funzionale alla effettuazione di
donazioni ai ricorrenti: pag. 12 della sentenza impugnata)
Tale ricostruzione, non manifestamente illogica, non risulta incisa dalle doglianze
difensive, che si profilano generiche e, comunque, funzionali ad ottenere una
rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive
la competenza del giudice di legittimità.
3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina
equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il giorno 27 gennaio 2022
L'estensore Il Presidente