Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15/03/2022) 29-04-2022, n. 16597
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15/03/2022) 29-04-2022, n. 16597
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio - Presidente -
Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -
Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.V., nato a (OMISSIS);
M.B., nato a (OMISSIS);
B.I., nato a (OMISSIS);
B.F., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG, PERLA LORI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione atti.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.I sigg.ri M.V., M.B., B.I. e B.F. ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 25/10/2021 del Tribunale di Brescia che ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 649/16 del 06/04/2016 del medesimo Tribunale che aveva applicato nei loro confronti la pena di 4.750,00 Euro di ammenda ciascuno per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), accertato in (OMISSIS).
1.1.Con il primo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p., la nullità, ex art. 178 c.p.p., lett. c), dell'ordinanza impugnata per violazione o erronea applicazione dell'art. 461 c.p.p., nonchè degli artt. 122, 571 e 581 c.p.p..
Affermano, al riguardo, la piena legittimazione del difensore di fiducia a proporre opposizione a decreto penale di condanna senza la necessità della procura speciale, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti oggetto del primo, deducono, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), l'abnormità del provvedimento impugnato.
2. I ricorsi sono fondati.
3. Osserva il Collegio:
3.1. avverso il decreto penale di condanna sopra indicato, gli odierni ricorrenti avevano presentato, per il tramite del difensore di fiducia, due separate opposizioni chiedendo il dibattimento;
3.2.il Tribunale ha dichiarato inammissibili le opposizioni sul rilievo che le stesse erano state presentate da difensore non munito di valida procura perchè non autenticata nelle forme di legge;
3.3.secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, però, il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 41100 del 24/09/2012, Rv. 253623 - 01; Sez. 4, n. 58015 del 24/11/2017, Rv. 271737 - 01; Sez. 3, n. 43818 del 12/03/2015, Rv. 264964 - 01);
3.4.ne consegue che le opposizioni era state tempestivamente e regolarmente presentate dal difensore di fiducia;
3.5.il reato, però, si è nelle more estinto per prescrizione con la conseguenza che oltre all'ordinanza impugnata deve essere annullato senza rinvio anche il decreto penale di condanna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto penale n. 649/16 del GIP di Brescia perchè il reato è estinto per prescrizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2022