Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24/03/2022) 02-05-2022, n. 16979
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24/03/2022) 02-05-2022, n. 16979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca - Presidente -
Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -
Dott. PAZIENZA Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -
Dott. CORBO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) I.M., nata a (OMISSIS);
2) F.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 21/06/2021 dalla Corte d'Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 21/06/2021, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, in data 09/02/2021, con la quale I.M. e F.G. erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati di esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire (capo A) e in assenza di autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile e della presentazione dei calcoli di stabilità (capo B).
2. Ricorrono per cassazione con unico atto gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), con riferimento alla reiezione del motivo di appello concernente la revoca, da parte del Tribunale, di due testi indicati dalla e ritualmente ammessi. Si censura la sentenza impugnata per aver fatto riferimento ad un sopravvenuto difetto di interesse - in realtà inesistente - alla escussione dei testi da parte della difesa, la quale aveva citato i testi ed allegato i rispettivi impedimenti a comparire. Si evidenzia la violazione, nelle decisioni impugnate, di consolidati principi anche sovranazionali.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per non aver considerato che gli imputati avevano ottenuto una concessione in sanatoria, come comprovato dalla escussione del teste che quel provvedimento aveva redatto. Si censura altresì l'omessa motivazione in ordine al reato sub B).
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità della I.. Si lamenta la mancata risposta ai motivi di appello con cui si era evidenziato che tutti gli elementi acquisiti riguardavano la posizione del F., e che non era emerso alcun contributo agevolativo dell'imputata, mai presente ai lavori. Si censura inoltre l'argomentazione imperniata sulla asserita breve distanza dell'abitazione della ricorrente rispetto alla località in cui erano stati eseguiti i lavori.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p.. Si censura la sentenza per non aver considerato l'incensuratezza degli imputati, l'occasionalità della condotta, il minimo allarme arrecato.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo, risultando assorbente il rilievo della mancata contestazione, con l'odierno ricorso, di quanto osservato dalla Corte d'Appello in ordine alla tardività della doglianza, proposta solo con i motivi di appello (sul punto, cfr. Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732 - 01, secondo cui "la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata").
3. Per ciò che riguarda il secondo ordine di doglianze, deve osservarsi che prescindendo dal fatto che il rilascio della concessione in sanatoria non avrebbe comunque comportato l'estinzione del reato sub b (cfr. sul punto Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212) - la questione dirimente è costituita dalla mancata documentazione del titolo, mai prodotto nel corso del giudizio nè indicato negli estremi (non è stato infatti superato, nel giudizio di appello, quanto osservato al riguardo dal primo giudice). Deve quindi escludersi che i ricorrenti potessero limitarsi a prospettare labialmente di essere muniti di sanatoria e a richiamare un contributo dichiarativo, intendendo provare per testi l'avvenuto rilascio: essendo evidente che, in tale ottica, verrebbe preclusa al giudicante la necessaria verifica in ordine all'effettiva idoneità dell'atto ad estinguere il reato ascritto.
Del tutto inconsistente risulta poi la censura di omessa motivazione quanto al capo b), essendo l'affermazione di responsabilità scaturita, come riferito dai testi escussi, dall'assenza della prescritta autorizzazione e dalla mancata produzione documentale idonea ad escludere la sussistenza del reato, posto a garanzia dell'esercizio del controllo preventivo della pubblica amministrazione sulle attività edificatorie in zona sismica (cfr. sul punto Sez. 3, n. 41617 del 02/10/2007, Iovine, Rv. 238007 - 01).
4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche quanto alla censura concernente l'affermazione della penale responsabilità della proprietaria I.. Risulta infatti immune da censure il riferimento della Corte territoriale allo strettissimo rapporto parentale con il coimputato F. (rinvenuto sul posto in occasione del sopralluogo) e all'avvenuto interessamento - stando a quanto prospettato dagli stessi ricorrenti (cfr. supra, p. 2) - per ottenere la sanatoria per i lavori abusivi, iniziativa evidentemente riservata al proprietario (cfr. sul punto Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016, Avanzato, Rv. 268014 - 01).
5. Quanto poi alla residua censura, deve osservarsi che - sia pure argomentando in termini sintetici - la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., facendo leva sulla protrazione nel tempo degli interventi abusivi, e sulla mancanza di connotazione di intrinseca particolare modestia dell'abuso.
Si tratta di una valutazione che resiste alle obiezioni difensive, avuto riguardo all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui "in tema di particolare tenuità del fatto, il reato permanente, in quanto caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione, della condotta, non è riconducibile nell'alveo del comportamento abituale che preclude l'applicazione di cui all'art. 131 bis c.p., anche se importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza" (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265448 - 01). In motivazione, tale pronuncia ha tra l'altro evidenziato la rilevanza, quale indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto, della "contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali)".
6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2022