Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2021) 21-06-2021, n. 24131
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2021) 21-06-2021, n. 24131
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -
Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -
Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MACRI' Ubalda - rel. Consigliere -
Dott. SESSA Renata - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia;
nel procedimento a carico di:
S.F., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 12/06/2019 del Tribunale di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ubalda Macrì;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Seccia Domenico, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 12 giugno 2019 il Tribunale di Brescia ha condannato S.F. alle pene di legge per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p., L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. b), art. 2, comma 1, lett. c e art. 30, comma 1, lett. h), perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aveva esercitato l'attività venatoria tra i filari di vite con il fucile ed aveva abbattuto due esemplari di fringuello (fringilla coelebs) e due esemplari di verzellino (serinus serinus), in (OMISSIS), località (OMISSIS).
2. Con un unico motivo di ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia lamenta la violazione di legge perchè il Giudice monocratico aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche sulla base della sola incensuratezza.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato.
E' ben vero che, ai sensi dell'art. 62-bis c.p., comma 3, introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1, comma 1, lett. f-bis, conv. con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, l'assenza di precedenti condanne per altri reati non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1, con la conseguenza che non sussiste una corrispondenza meccanica tra l'incensuratezza e le circostanze attenuanti generiche.
Ciò nondimeno, nel caso in esame, la corretta applicazione dell'art. 62-bis c.p. si desume dal complesso della motivazione.
Dalla pena irrogata si evince infatti che la condotta è stata giudicata non particolarmente grave. La L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. b), prevede la pena dell'arresto o dell'ammenda e il Giudice di Brescia ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda in misura prossima al minimo edittale (Euro 810) e ha stabilito un aumento irrisorio (Euro 260) per la continuazione con il reato della successiva lett. h). Del pari, ha ritenuto non particolarmente intenso o grave l'elemento psicologico, perchè ha evidenziato che sussisteva il dubbio se l'abbattimento dei due fringuelli fosse un illecito amministrativo o penale, concludendo poi che, siccome la Regione Lombardia non aveva emesso disposizioni derogatorie al divieto di caccia, doveva ritenersi che tutti i volatili rientranti nella specie dei fringillidi fossero assoggettati al regime della L. n. 157 del 1992, artt. 2 e 30.
In definitiva, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata resista alla censura sollevata e che il ricorso meriti di essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021