Cassazione III sezione penale sentenza nr. 5608/21
Non sussistono limiti né per la confisca penale né per il sequestro preventivo
A confermare questo rigoroso principio è la Corte di cassazione, sezione III penale con la sentenza 5608 depositata.
A un imputato per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture riferita a una società veniva sequestrato ai fini della futura confisca un immobile adibito a "prima casa"
I giudici di legittimità hanno osservato che in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'articolo 76 Dpr 602/73, opera solo nei confronti dell'erario per debiti tributari e non di altre categorie di creditori. In ogni caso, comunque la preclusione riguarda l'unico immobile di proprietà e non la "prima casa" del debitore.
Ne consegue, così, secondo la sentenza, che non sussiste alcun limite per l'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né per il sequestro preventivo ad essa finalizzato.
La disposizione, infatti, è applicabile solo nel processo tributario e pertanto impedisce il sequestro preventivo dell'abitazione dell'indagato solo in tale ristretto ambito.
La Suprema corte sul punto ha altresì affermato che è inapplicabile il limite dell'espropriazione nel procedimento penale per reati tributari anche perché a norma dell'articolo 2740 del Codice civile, il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Per i reati tributari, però, tali limitazioni non sono espressamente previste, con la conseguenza che non possano essere introdotte deroghe.
Da qui il rigetto del ricorso e la conferma della misura.
La sentenza evidenzia che questo orientamento trae origine da un precedente (Cassazione penale 8995/2020) il quale aveva già modificato precedenti pronunce (22581/2019 e 3011/2017) giunte a conclusioni opposte ovviamente non condivise. Tali decisioni si fondavano essenzialmente nel presupposto che l'aggressione in sede penale (peraltro per crediti fiscali) aggirerebbe una disposizione posta a tutela del diritto costituzionale di abitazione.