Corte Suprema di Cassazione sezione V penale nr. sentenza n. 5433/2021.-La decisione sulle domande delle parti civili presuppone l'esistenza di una formale condanna a eccezione di amnistia e prescrizione
Il proscioglimento impedisce di statuire sulle richieste delle parti civili. A tal fine deve, infatti, sempre sussistere una formale condanna per il reato commesso. E anche il giudice di secondo grado che prosciolga - per qualsiasi motivo - l'imputato non può confermare le statuizioni civili contenute nella condanna di primo grado. Ciò vale anche nel caso venga accertata la ricorrenza della causa di non punibilità per tenuità del fatto. Unica eccezione a tale regola è quella dell'articolo 578 del Cpp che consente la decisione in merito alle domande delle parti civili quando scatti in secondo grado o in Cassazione il proscioglimento per l'intervenuta amnistia o prescrizione.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5433/2021, ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado, che aveva riconosciuto la causa di non punibilità, ma aveva confermato la condanna alla rifusione delle spese di giudizio alla parte civile costituita.
Ma come spiegano le sezioni Unite penali ampiamente citate dalla sentenza si tratta di statuizione illegittima anche quando la condanna di tenore civile è generica, come nel caso concreto.
L'illegittimità deriva, appunto, dal proscioglimento: cioè dall'assenza di una formale condanna per il fatto-reato anche se questo è stato accertato. Unica eccezione prevista, che consente quindi il mantenimento delle decisioni civili, è quella del proscioglimento per amnistia o per prescrizione, come esplicitamente previsto dall'articolo 578 del Codice di procedura penale.