Tribunale Marsala Sent., 24/12/2020
Tribunale Marsala Sent., 24/12/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2047/2017 R.G.
vertente
tra
L.M.P., nato a M. il (...) C.F (...), residente in M. nella via R. n.62, rappresentato e difeso, per mandato allegato al presente atto, dall'avv. Valentina Rodriquez elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Marsala nella Piazza Carmine n.8. PEC: rodriquezvalentina@pec.ordineavvocatimarsala.it
E
C.B. SPA (Gruppo Bancario M.) con sede legale in M., Via C. n. 21, Partita IVA n. (...), in persona dei legali rappresentanti rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Calogero Lanza calogero.lanza@milano.pecavvocati.it e dall'Avv. Matteo Giarratana matteo.giarratana@milano.pecavvocati.it ed elettivamente omiciliata per la presente causa presso lo studio dell'Avv. Vito Salvatore Buffa vitobuffa@pec.ordineavvocatimarsala.it sito in 91025 MARSALA (TP) Piazza Piemonte 13
avente ad oggetto: contratti bancari/mutuo azione di accertamento negativo del credito
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
(art. 118 disp. Att. c.p.c. rif. L. n. 69 del 2009)
il Giudice
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del D.Lgs. n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
osserva
1) Con atto di citazione del 19 giugno 2017, l'odierno attore premettendo che:
"In data 17.04.2012, il signor M.P.L., stipulava con C. Spa, contratto di prestito personale n.(...);
-l'istituto bancario, in ossequio agli accordi contrattuali, erogava la somma Euro.17.368,00 (diciassettemilatrecentosessanto/00), da restituirsi in 84 rate mensili di Euro.323,08, a partire dal 15.05.2012, corrispondendo sulla somma stessa un interesse nominale annuo pari al 13.75% ed un TAEG del 14,88;
di avere quindi avviato una capillare attività di revisione dei rapporti bancari in essere, tra cui l'invio di una lettera raccomandata a.r. datata 10 febbraio 2016 con la quale, a seguito di un controllo di massima, veniva richiesto all'istituto erogante un corretto ricalcolo del dovuto; e di avere in seguito instaurato la procedura di mediazione conclusasi con il verbale negativo del 04.04.2017, e di avere poi provveduto a richiedere l'ausilio di un consulente di parte e così accertando l'illegittimo comportamento posto in essere dall'istituto di credito e la sussistenza di:
1. -usura contrattuale per TAEG e TEG sottoscritti in contratto superiori al Tasso Soglia;
2.-violazione art. 1283 e art. 1284 del codice civile per tasso diverso e superiore a quello effettivo;
3.-usura contrattuale per TEG/TIR nel Funzionamento Patologico del contratto di prestito;
4.-usura contrattuale per TIR/TaEG con mora ( Rata insoluta + spese insoluto).
In particolare, che l'esame del piano di rientro del finanziamento consentiva di evidenziare come la C. Spa avesse applicato al rapporto un tasso diverso e maggiore da quello pattuito con il cliente, con la conseguente nullità della pattuizione (o meglio delle pattuizioni) del tasso ultralegale, e la sua sostituzione con il tasso legale ( senza anatocismo ), nonché la nullità del contratto per superamento, ab origine, della soglia L. n. 108 del 1996 Usura contrattuale per TAEG e TEG sottoscritti in contratto superiori al Tasso Soglia, e che la verifica dell'usura, secondo la L. n. 108 del 1996, va condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito nella previsione complessiva degli oneri posti a carico del debitore. Gli interessi, commissioni, remunerazioni e spese (ad eccezione di imposte e tasse) a qualunque titolo pattuiti devono essere considerati come un dato unico da raffrontare al tasso soglia ed è evidente che va esaminata, ai fini della ricorrenza dell'usura oggettiva originaria, la ricerca ipotetica della peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella economicamente più svantaggiosa per il cliente e che nel calcolo dell'usura, dunque, rientrano, gli interessi di mora.
Deduceva ancora che il consulente nella questione in oggetto, oltre ad avere calcolato l'effettivo TAEG e TEG del finanziamento al fine di eseguire un confronto con il tasso soglia , accertandone il superamento , aveva calcolato il TEG nella fase patologica del contratto ( art.40 T.U.B. - Estinzione Anticipata ) costatando un valore superiore al tasso soglia e esattamente , a seconda delle ipotesi prospettate (di cui all'elaborato peritale di parte), un minimo del 21,46% fino ad un massimo del 46,26% e che l'attore aveva diritto di ottenere, oltre alla restituzione delle somme indebitamente pagate, gli interessi e - ove provato anche solo per presunzione - il risarcimento del maggior danno ex art.1124 comma II c.c. avendo anche diritto alla rivalutazione monetaria delle somme richieste in pagamento.
Concludeva come in epigrafe meglio riportato.
2) Si costituiva la banca convenuta contestando integralmente quanto sostenuto da parte attrice, e segnatamente sostenendo che l'intermediario aveva illustrato le caratteristiche del finanziamento e la possibilità di aderire o meno, facoltativamente, ad alcune coperture assicurative confacenti alle proprie esigenze con la possibilità, quindi, di poter ottenere, ove lo avesse voluto, al finanziamento dei relativi premi, ripercorrendo nel dettaglio i termini della pattuizione (contratto di prestito personale per l'importo totale di Euro 17.368,00 di cui Euro 1.512,00 per il finanziamento della polizza Lifestyle Terzi polizza (...) ed Euro 756,00 per il finanziamento del polizza sanitaria Personal Protection polizza n. 22584 prestata da Europe Assistance).
Contestava poi i rilievi in punto di usurarietà e le tesi sostenute da parte attrice anche per quanto attiene alla penale per estinzione anticipata e per decadenza dal beneficio del termine, altresì eccependo l'irrilevanza, nel caso di specie, dei premi assicurativi facoltativi e deducendo - in ordine al necessario rispetto dei principi di omogeneità e simmetria - l'errore metodologico di parte attrice nascente dall'errata interpretazione delle norme rilevanti in materia di usura.
In particolare, contestava al circostanza di far rientrare i costi non rilevanti ai fini TEGM tra gli oneri rilevanti ai fini del singolo TEG contrattuale nonché contestava il profilo della divergenza tra il tasso pattuito ed il supposto diverso tasso effettivo e sulla nullità del tasso ultralegale.
Infine, avanzava domanda riconvenzionale, stante il grave inadempimento dell'odierno attore nel rimborso dei ratei così come risultante dall'estratto conto analitico del contratto n.(...) nonché come provato dall'allegato estratto conto certificato ex art. 50 TUB con conteggio effettuato alla data del 30.10.2017, per la somma di Euro 8.473,79 oltre ad interessi moratori così come contrattualmente previsti dall'art. 12 del contratto e con espressa rinuncia alla penale contrattuale per decadenza dal beneficio del termine. Somma pari all'importo delle rate scadute e non pagate alla data di decadenza dal beneficio del termine pari ad Euro 3.245,80 di cui quota capitale pari ad Euro 2.473,24, oltre al capitale residuo alla data del 30.10.2017 pari ad Euro 5.227,99.
3) La causa veniva istruita documentalmente e mediante ctu contabile sui quesiti meglio indicati nell'ordinanza istruttoria da intendersi richiamata per esigenze di sintesi.
Indi a che, avviato il procedimento alla fase decisoria, e assunta una prima volta in decisione ex art. 281-quinquies c.p.c., la causa veniva poi rimessa sul ruolo di questo giudice con ordinanza, e disposto una necessaria supplemento alla prima relazione di ctu, la causa infine veniva definitamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
In particolare, nella suddetta ordinanza di integrazione di ctu questo giudice, rilevata la sussistenza di aspetti da verificare e/o da chiarire avuto riguardo alla prospettazione delle parti e tenuto conto delle osservazioni e dei rilievi formulati e dei princìpi applicabili in materia, in merito alle voci che debbono essere considerate nel calcolare il tasso di interesse applicato su un contratto di mutuo o finanziamento, al fine di determinare se esso possa essere considerato usurario;
esaminata la relazione redatta dal c.t.u.;
ritenuto che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito";
ritenuto che in merito alle spese di assicurazione occorre comunque considerare il carattere e principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p. e ritenendo quindi che debba essere ricompresa nel calcolo del tasso praticato anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo o a garanzia del rimborso del prestito in caso di perdita d'impiego, morte o invalidità;
sicché, nei calcoli oggetto della ctu, occorre pure considerare il costo della polizza assicurativa accessoria al finanziamento che, dunque, rientra nel concetto di spesa indicato dall'art. 644 c.p., ai fini della determinazione del tasso usurario, a nulla valendo la circostanza che la polizza sia stata contratta per autonoma scelta del debitore finanziato;
ritenuto che occorre altresì considerare il tasso di mora contrattualmente convenuto nell'ipotesi di decadenze del beneficio del termine, includendo nel calcolo del TAEG per la verifica dell'usura contrattuale anche gli interessi mensili di mora per decadenza del beneficio del termine;
ferma ogni successiva valutazione da parte del giudicante;
disponeva così il richiamo del ctu e ritenuto, in particolare, che dovevano essere ulteriormente chiarite e meglio puntualizzate le questioni suevidenziate e su cui appariva necessario un ulteriore integrazione effettuando tutti i ricalcoli consequenziali, osservando i criteri stabiliti dai quesiti peritali già formulati con le modifiche e verifiche del caso e sulla scorta dei superiori rilievi, e nuova ricostruzione del rapporto di finanziamento in questione.
4) Doverosamente delineato, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, ritiene il Giudicante che le spiegate domande di parte attrice si rivelino soltanto infondate per le ragioni come di seguito precisate, dovendosi accogliere la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
4.1) Dovendosi tenere conto dei princìpi applicabili in materia e per quanto attiene l'odierna fattispecie, va, intanto detto che, in tema di azione di accertamento negativo e/o di ripetizione di indebito, l'attore agisce in giudizio al fine di far accertare che, in forza di clausole contrattuali nulle - illegittima capitalizzazione di interessi, clausola determinativa degli interessi indeterminata, applicazione di interessi ultralegali senza preventiva pattuizione per iscritto, interessi oltre tasso soglia, spese non concordate -, il saldo del conto corrente bancario o il piano di ammortamento del mutuo deve presentare un quantum differente da quello risultante dagli estratti-conto. E chiede, pertanto, l'accertamento e la rideterminazione del saldo preteso dalla Banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate ovvero, la ripetizione di quanto indebitamente già pagato in virtù di clausole nulle; o comunque la rideterminazione del saldo risultante dall'ultimo estratto-conto.
Invero, quanto agli oneri di allegazione, aderendo ai più autorevoli orientamenti in tema di contenzioso bancario e dovendosi ricapitolare i criteri a cui fare riferimento:
il tema dell'onere di allegazione attiene innanzitutto il titolare di un conto bancario che agisce per la ripetizione e/o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti (e/o la rettifica di determinate poste), avendo specifico onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa, anche in relazione alle questioni di nullità sollevate.
La giurisprudenza ha affermato che incombe sul correntista-attore la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche "dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta" (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa, Cass. n. 9764/2013 e Cass. n. 7501/2012. Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione di indebito, incombe sullo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967, primo comma, codice civile, l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, ossia dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione delle stesse avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli contrattualmente dovuti.
-Anche nel contenzioso bancario valgono le regole generali:
l'attore dovrà assolvere, in primo luogo, gli oneri di puntuale allegazione e, in secondo luogo, dovrà provvedere a supportare la domanda giudiziale con prove documentali sufficienti (ovverosia copia quantomeno degli estratti conto relativi agli anni oggetto di contestazione, almeno quelli essenziali).
4.2) Ancor più in particolare, è da ritenersi che per i contratti bancari, in applicazione dell'art. 50 TUB, sarà sufficiente produrre il contratto e l'estratto conto certificato che riporti i movimenti per almeno gli ultimi dieci anni; non è sufficiente la produzione del solo saldaconto, che era previsto dalla legge bancaria del 1936 (la differenza non è meramente nominalistica).
-E' rinvenibile in atti, sulla scorta della compulsazione delle carte processuali, la documentazione inerente il rapporto di finanziamento (contratto, piano di ammortamento, copia condizioni polizze assicurative, estratti conto, copia certificazione ex art. 50 TUB).
4.3) Sotto un profilo di diritto, e quale premessa di partenza, si osserva poi come sia granitico in giurisprudenza l'insegnamento per cui la mancata contestazione degli estratti conto riguarda esclusivamente la verità contabile delle operazioni annotate, ma non impedisce affatto di formulare censure circa la validità e l'efficacia dei rapporti sottostanti (v. ancora da ultimo Cass. 9.10.2018 n. 30000, che richiama Cass. n. 23421/2016; Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 3573/2011; Cass. n. 11749/2006): censure che riguardano appunto, nei casi come quello in esame, l'annotazione nei conti di poste debitorie in assenza dei legittimi titoli negoziali.
4.4) Inoltre, in armonia a quanto precisato dal Supremo Collegio, non possiede alcuna rilevanza la c.d. usura sopravvenuta in quanto è dato discorrere di interessi usurari solo relativamente ai tassi così come stabiliti al momento della pattuizione e non al momento della corresponsione degli stessi (Cass. Sez. Un. n. 24675/2017).
4.5) Dovendosi poi fare riferimento alle fonti normative, l'art. 2 della L. n. 108 del 1996 recita:
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la B.I. e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla B.I. ai sensi degli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e' effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la B.I. e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.
Inoltre, ritenendo di dover fare riferimento ad autorevole orientamento passando in rassegna le tematiche rilevanti in materia, facendo affidamento ai princìpi desumibili da accreditata giurisprudenza e dottrina, va considerato quanto appresso.
Sulle modalità di rilevazione del tasso soglia, può intanto considerarsi che in base alla disciplina anti-usura la B.I., nella sua qualità di organo di vigilanza, deve fornire le istruzioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi.
Le Istruzioni della B.I.:
- provvedono alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi;
- Individuano le commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
La discrezionalità di cui è chiamata a fare uso la B.I. nell'assolvere questo compito è alla base delle diverse questioni di cui sono si è pronunciata la giurisprudenza degli ultimi anni.
Le modalità di rilevazione del tasso soglia: il T.E.G.
I problemi si pongono con riferimento all'individuazione delle singole operazioni da includere o da escludere nel calcolo del T.E.G. (tasso economico globale) medio.
Le questioni si atteggiano diversamente a seconda che vengano in questione:
- operazioni di finanziamento a utilizzo flessibile (come aperture di credito, anticipazioni bancarie, rapporti di sconto, contratti di factoring)
- operazioni di finanziamento con piano di ammortamento prestabilito (come mutui, prestiti personali, contratti di leasing).
Nei primi il debito di restituzione sorge in capo al correntista solo alla chiusura del rapporto, mentre per i secondi il debito va onorato da subito dal momento che il rimborso è rateizzato.
Con riguardo alle operazioni di finanziamento a utilizzo flessibile si è posta la questione della inclusione (o esclusione), nel calcolo del tasso soglia, della commissione di massimo scoperto e, più in generale, di tutte le commissioni a importo fisso
Con riguardo alle operazioni di finanziamento con piano di ammortamento prestabilito ci si è interrogati sulla possibilità di computare, ai fini dell'usura, l'interesse moratorio.
Le modalità di rilevazione del tasso soglia: il T.E.G.
operazioni di finanziamento a utilizzo flessibile (come aperture di credito, anticipazioni bancarie, rapporti di sconto, contratti di factoring): la formula del tasso è di creazione della B.I.
operazioni di finanziamento con piano di ammortamento prestabilito (come mutui, prestiti personali, contratti di leasing): la formula del tasso è la stessa del TAEG, detratte le imposte
Le modalità di rilevazione del tasso soglia: IL T.A.E.G.
Il T.A.E.G. è stato introdotto come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo dalla L. n. 142 del 1992, che ha recepito la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo,
art. 19: "È denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE."
La stessa definizione è ripresa dall'art. 120 quinquies del T.U.B. in tema di credito al consumo: "m) "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito;" ...omissis... "La B.I., in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto."
Nel calcolo del TAEG rientrano tutti gli oneri e le spese necessariamente collegate al credito.
Con l'introduzione del TAEG si è apportata una maggiore trasparenza alle condizioni contrattuali, soppiantando l'usuale e tradizionale TAN, tasso annuo di interesse nominale, con un tasso più significativo ed aderente agli effettivi costi a cui va incontro il consumatore. Il TAEG, nel parificare i valori attuali degli impegni finanziari, rende più agevole i confronti e fornisce un valore sintetico completo che favorisce comportamenti razionali e consapevoli.
T.A.E.G.: è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) è il tasso su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla B.I., ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla L. n. 108 del 1996.
Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro dell'Economia: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura.
Il T.A.E.G. è la formula più aderente alla definizione di interessi contenuta nell'art. 644 c.p.: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".
Ritiene, peraltro, di precisare il giudicante sul punto che per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla B.I., successivamente all'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, hanno previsto, in funzione della categoria di appartenenza del credito, due diverse metodologie di calcolo:
a) per le categorie: Credito personale, Credito finalizzato, Leasing, Mutui, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine, la formula per il TEG è eguale a quella del TAEG; b) per le categorie: Apertura di credito in c/c, Anticipi su credito e scontro di portafoglio, Credito revolving e Factoring, la formula per il calcolo del TEG è diversa (sent. n. 1943 del 31.12.2018 Tribunale di Pescara).
4.6) Ritenendo poi di richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale, vd. sent. n. 10/2018 pubbl. il 08/01/2018, e all'orientamento da ultimo ribadito e precisato dalla S.C. con ordinanza n. 23192 del 4.10.2017, a mente del quale "in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della L. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). (Cass. ord.5598/2017; in termini Cass., Sez. 1, n. 14899 del 17/11/2000; Sez. 3, n. 8442 del 13/06/2002; Sez. 3, n. 10032 del 25/05/2004; nello stesso senso poi anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 11632 del 13/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013).
Non v'è, infatti, ragione per escludere l'applicabilità del divieto introdotto dalla L. n. 108 del 1996 anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione "di corrispondere interessi moratori, .. eccedenti lo stesso tasso soglia", posto che "la L. n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dell'art. 1224,1^ comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che "se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura"; "il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sè il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge" (Cass. Sez. 1, n. 5286 del 22/04/2000).
Detta conclusione è, del resto, coerente al dato letterale delle norme di cui agli artt. 1 e 2 L. n. 108 del 1996 e dell'art. 644 c.p.
Per un verso, infatti, la disciplina civile (1815 c.c.) e penale (644 c.p.) così come la definizione generale di interesse usurario (art. 1 e 2 L. n. 108 del 1996) fanno uso del termine interesse senza particolari declinazioni e attributi (il che rende plausibile una interpretazione massimamente espansiva della portata delle relative norme con riferimento a qualsiasi specie di "interessi" convenzionalmente pattuiti); per altro verso, lo stesso legislatore, nel fornire l'interpretazione 'autentica' dell'art. 644 c.p. con la L. 28 febbraio 2001, n. 24, di conv. In legge, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, ha testualmente qualificato come "... usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo" (cfr. art.1), così da rendere indifferente, ai fini dell'applicazione del divieto penale (e della conseguente nullità civilistica) il titolo (corrispettivo o moratorio) in ragione del quale gli interessi vengano convenzionalmente pattuiti o pretesi.
In tal senso depone, altresì, un obiter dictum della Corte costituzionale, la quale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale della L. n. 24 del 2001 (interpretazione autentica della L. n. 108 del 1996), ha osservato, incidenter tantum, che: " il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" (Corte Cost. n. 29 del 2002).
Da ultimo, anche l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2 non opera alcuna distinzione con riferimento alla natura degli interessi quando, al comma 2, prevede: "Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della L. 7 marzo 1996, n. 108".
Né appare decisivo, in senso contrario, il riferimento alla corrispettività degli interessi o altri vantaggi inserito nella previsione dell'art. 644 c.p. ("in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità").
Un'interpretazione dell'inciso "in corrispettivo" di tipo sistematica, infatti, lo fa riconnettere alla pattuizione o convenzione tanto degli interessi quanto degli altri vantaggi.
Ed ancora, l'inciso ha come punto di riferimento, nella struttura della fattispecie, la descrizione della condotta tipica del "farsi dare o promettere", sicché la corrispettività degli interessi va valutata al livello della funzione della pattuizione degli stessi, con la conseguenza che "anche la convenzionale pattuizione di interessi moratori (o di clausola penale), pur avendo questi la intrinseca finalità di forfettaria e anticipata liquidazione del danno, può assumere, nell'ottica del creditore, ... una finalità di corrispettivo della concessione del credito; ciò in quanto il creditore si cautela (attraverso la convenzionale stipulazione di un tasso moratorio più elevato di quello legale) contro i possibili danni da inadempimento o ritardo nell'adempimento della obbligazione restitutoria del debitore; e ben può essere che tale previsione negoziale assuma, nell'economia concreta del contratto, un rilievo connesso al livello di rischio-inadempimento esplicitato dallo specifico contraente-debitore o dalla categoria cui questi appartiene" (così in dottrina).
Oltre al dato letterale, dunque, anche sotto il versante teleologico, è proprio la ratio di protezione del mutuatario in chiave tendenzialmente oggettiva, caratterizzando la fattispecie come una violazione del rapporto di adeguatezza delle prestazioni, secondo parametri predefiniti ed obiettivi, che preclude una soluzione restrittiva della portata del divieto di cui all'art.1815 co.2 c.c.
Segnatamente, "attraverso l'abbandono del tradizionale requisito per così dire soggettivistico dell'abuso, e la sua sostituzione con il rilievo del tutto prevalente che nella struttura della fattispecie finisce per assumere il requisito - tutto economico - della sproporzione tra la prestazione del mutuante e quella del mutuatario, la prospettiva della tutela sembra dunque essersi spostata dalla salvaguardia degli interessi patrimoniali del singolo e, se si vuole, dalla protezione della personalità del soggetto passivo, verso connotazioni di marcata plurioffensività, giacché accanto alla protezione del singolo, vengono senz'altro in gioco anche - e forse soprattutto - gli interessi collettivi al corretto funzionamento dei rapporti negoziali inerenti alla gestione del credito e alla regolare gestione dei mercati finanziari" (Cassazione n. 20148 del 18 marzo 2003).
In questa prospettiva ermeneutica, non sembra, dunque, cogliere nel segno la tesi, pur autorevolmente sostenuta in dottrina e nella giurisprudenza di merito, che fonda sulla natura 'eventuale/ipotetica' dell'onere di mora il motivo per escludere, nel patto originario, la sussistenza dell'usura.
In senso contrario, l'odierno Giudicante (aderendo all'orientamento summenzionato e qui richiamato) ritiene di dover accedere alla tesi secondo cui la mora, ancorché onere eventuale, non si qualifica usuraria con il sopravvenire dell'ipotetico evento previsto in contratto: la connotazione usuraria, cioè la volontà di trarre un profitto illecito, si colloca all'origine, nello squilibrio pattizio, indipendentemente dalla circostanza che si realizzi o meno il pagamento.
La presenza in contratto di un accordo usurario, ancorché eventuale nella sua manifestazione, come nel caso degli interessi moratori, introduce nel mercato del credito una patologia pattizia lesiva del libero e corretto svolgimento del mercato stesso.
In altri termini, la natura 'eventuale' della mora non induce alcuna traslazione alla sopravvenuta insolvenza: il giudizio di usurarietà rimane assorbito esclusivamente nella sproporzione pattizia fra l'impegno del creditore e quello del debitore, previsto nelle condizioni iniziali che accompagnano l'erogazione del credito (cfr. sul punto Sezioni Unite con sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017).
L'elemento del pagamento non assume, pertanto, rilievo ai fini della verifica dell'usurarietà (genetica): 'gli interessi devono ritenersi usurari se eccedono il limite legale al momento della loro pattuizione e non del loro pagamento e ciò a prescindere dal fatto che il reato di usura possa ritenersi consumato in tale secondo momento' (Cassazione Pen., Sez. V, n. 8353/2013).
4.7) Orbene, alla luce dei princìpi sin qui ripercorsi, occorre tenere conto di quanto accertato dal ctu e di dover pertanto espressamente richiamare le argomentazioni e conclusioni espresse dal ctu dott. Giuseppe Russo.
-Quanto alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti posti (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti in merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento; è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.
-Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il Giudicante al fine di risolvere tutte le problematiche dedotte in giudizio.
La rilevanza delle questioni dedotte ed esaminate impone di ripercorrere e seguire, anche richiamando i passaggi salienti della CTU, le cui puntualizzazioni hanno fornito un dettagliato punto di vista fondato su pregnanti argomentazioni in ordine alle questioni affrontate, ma anche passato in rassegna spiegazioni, attribuendo apprezzabile valenza scientifica ai risultati degli accertamenti eseguiti, in considerazione della esplicitata correttezza metodologica e argomentativa, ritenendosi prospettabile una determinata ricostruzione della questione confortata da adeguato supporto documentale, e per cui gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati dal ctu - confortati dalle risultanze documentali - introdotto elementi innegabilmente chiarificatori con le precisazioni di cui appresso.
Così, nella relazione del 5.11.2018, il ctu ha rilevato, in merito ai costi assicurativi, che si trattava di servizi aggiuntivi con adesione acquisita da sottoscrizione su contratto separato e che il TAN applicato al piano di rimborso è pari al 13,75% mentre il TAEG 14,88;
-che le rate scadute non pagate al 30/10/2017 ammontavano ad Euro 3.245,80 di cui quota capitale 2.473,24 e con un capitale residuo di Euro 5.227,99 il tutto per una posizione debitoria di complessivi Euro 8.473,79, richiedendo inoltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 01/01/2017 fino all'effettivo soddisfo; -così accertando sia la correttezza delle somme richieste nonché la corretta applicazione del TAN del 13,75% come pattuito.
-che le superiori polizze assicurative rientrano tra i servizi aggiuntivi facoltativi;
-e che tenendo conto delle istruzioni della B.I., i due premi assicurativi non erano da considerarsi obbligatori e non rientravano nel calcolo del tasso applicato da confrontare con il tasso soglia;
-e dunque che il TAEG dell'operazione finanziaria risulta inferiore al tasso soglia sulla base dei criteri resi pubblici dalla B.I.;
-che il costo complessivo del finanziamento risulta pari al 14,88% ed è inferiore al tasso soglia del II trimestre del 2012 reso pubblico dalla B.I., pari a 18,25%:
-che, ancora, nel corso del rapporto non trova evidenza nella documentazione in atti l'addebito di interessi di mora contrattualmente previsti nella misura del 1% mensili pari al 12% annuo;
-che è stato infine accertato che confrontando il tasso applicato, con il tasso soglia previsto nei trimestri successivi alla data di stipula, lo stesso non viene mai superato.
4.8) Non vi è dubbio che debbano comunque svilupparsi ulteriori e diverse conclusioni.
Infatti, e come precisato da Sentenza n. 846/2018 pubbl. il 23/08/2018, Tribunale di Masala, e in ordine alla natura usuraria (oggettiva o presunta) di un contratto di finanziamento nel quale è prevista una spesa assicurativa a favore del mutuante, "la sussistenza del collegamento con l'operazione di credito, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" " (cfr. sul punto, Cassazione Civile, Sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806; in termini Cassazione Civile, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160 ).
Con la conseguenza che, nel caso di specie, assolto l'onere di allegazione e prova gravante sull'attrice (mediante la produzione in giudizio del contratto di finanziamento, piano ammortamento, ricognizione del tasso soglia usurario, anche a mezzo consulenza di parte e documentazione correlata), grava sulla società finanziaria convenuta l'onere della prova contraria, idonea a superare la presunta rilevanza della spesa assicurativa ai fini dello scrutinio di usurarietà.
Facendo riferimento ad autorevole precisazione sulle operazioni di finanziamento con piano di ammortamento prestabilito, va detto che è certamente controverso il tema della inclusione nel TEG degli oneri derivanti dalle polizze assicurative stipulate in occasione della concessione delle diverse forme di finanziamento.
Tali assicurazioni quasi sempre sono qualificata nel contratto come opzionali.
Nelle istruzioni della B.I. del 2006 si affermava che qualora si constatasse che, a prescindere dalla formale indicazione dell'assicurazione come opzionale, questa sia stata imposta dallo stesso creditore le spese relative devono essere incluse nel calcolo del tasso, diversamente devono essere escluse. In concreto, poi, era stabilito che andassero incluse le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare al prestatore il rimborso totale o parziale del credito, mentre dovevano essere escluse le spese previste in polizze che costituivano esclusivo adempimento di obblighi di legge e gli oneri assicurativi connessi alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dallo stipendio, per i quali era espressamente disposto che le spese di assicurazione, in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientravano nel calcolo del tasso, purché certificate da apposita polizza. Erano pure di fatto escluse le polizze incendio e furto (riferite, ad es. al bene concesso in leasing o all'immobile su cui era accesa ipoteca), in quanto non strettamente funzionali al rimborso della somma oggetto del finanziamento
Con le istruzioni dell'agosto del 2009 la B.I. ha affermato che nel calcolo devono essere incluse le spese per assicurazioni e garanzie intese ed assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.
Quindi, secondo la B.I., gli oneri assicurativi rilevano nel calcolo del TEG se:
a) la polizza è finalizzata ad assicurare il rimborso del credito o a tutelare i diritti del creditore: condizione questa imprescindibile;
b) se, alternativamente:
1) la polizza è obbligatoria per legge o per contratto al fine di ottenere il credito (o per ottenerlo a determinate condizioni);
2) la stipula della polizza è contestuale alla concessione del finanziamento.
Non vanno quindi computati nel TEG i costi assicurativi attinenti a polizze meramente facoltative, di cui il soggetto finanziato sia l'unico beneficiario e che non assicurano il rimborso del credito, né tutelano i diritti del creditore, come, ad esempio, nei contratti di leasing auto, le polizze kasko ("Risposte ai quesiti" cit.).
Non rileva che la polizza sia stipulata direttamente dal cliente o dal soggetto finanziatore.
Nel caso che la polizza sia conclusa dal cliente (e quindi la banca ignori il costo dell'operazione) ai fini della rilevazione del TEG si farà riferimento al costo di analoga copertura assicurativa.
Ancora, in merito alla ricomprensione degli oneri assicurativi nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, questo Giudice, in adesione a Sentenza n. 846/2018 pubbl. il 23/08/2018 Tribunale di Marsala, intende dare continuità all'orientamento secondo cui "è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito; la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" " (cfr. sul punto, Cassazione Civile, Sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806; in termini Cassazione Civile, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160 ).
4.8.1) Ma proprio tale assunto necessita di importanti precisazioni.
Ciò in quanto la centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla B.I..
Con la conseguenza che, la rilevanza usuraria degli oneri assicurativi nell'ambito del contratto di finanziamento in esame va scrutinata non (sol) tanto in base alle istruzioni della B.I. in vigore all'epoca di conclusione del contratto, ma anche e soprattutto alla luce del principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644, comma 3, c.p. secondo cui "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" (cfr. sul punto, da ultimo Cass. 6 marzo 2018, n. 5160, a mente della quale l'interprete deve porsi il problema della " validità delle istruzioni della B.I. antecedenti a quelle del luglio 2009 e delle disposizioni transitorie di queste ultime, nonché dei D.M. recanti i tassi soglia determinati in base alle rilevazioni effettuate in conformità alle stesse istruzioni", suscettibili, dunque, di essere disapplicate per contrarietà al principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644, comma 3, c.p.).
Se, infatti, "è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia" (Cass. cit.)
Dunque, sulle spese di assicurazione occorre comunque considerare il carattere e principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p. e ritenendo quindi che debba essere ricompresa nel calcolo del tasso praticato anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo o a garanzia del rimborso del prestito in caso di perdita d'impiego, morte o invalidità.
Il ché comporta che nei calcoli oggetto della ctu, occorre pure considerare il costo della polizza assicurativa accessoria al finanziamento che, dunque, rientra nel concetto di spesa indicato dall'art. 644 c.p., ai fini della determinazione del tasso usurario, a nulla valendo la circostanza che la polizza fosse stata contratta per autonoma scelta del debitore finanziato.
Assunta la cennata prospettiva, ritiene l'adito Tribunale di considerare i princìpi che vengono in rilievo sulla questione.
Orbene, proprio in relazione alla contestualità tra l'assicurazione e il finanziamento, la sentenza della Suprema Corte n. 8806 del 5 aprile 2017, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, ritiene che debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p. essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
Ora, se risulta, pertanto, dirimente determinare la natura obbligatoria o facoltativa delle polizze assicurative, va anche precisato però che secondo la giurisprudenza costante, il tenore letterale del contratto che eventualmente qualifichi come facoltativa la sottoscrizione della polizza assicurativa non assume valore determinante, dovendosi invece comunque verificare l'esistenza di un qualche collegamento tra la polizza assicurativa e la concessione del credito.
Laddove, infatti, il cliente provi che la sottoscrizione di detto contratto di assicurazione aveva quale fine quello di garantire alla banca la solvibilità del soggetto finanziato, incidendo in tal modo sulla decisione della banca nel senso della concessione del credito, i relativi costi non potranno più considerarsi facoltativi ma dovranno essere conteggiati nel calcolo del T.a.e.g.
-4.8.2) Per assolvere al predetto onere della prova, sono stati elaborati degli indici presuntivi desumibili dalla circostanza che la polizza abbia funzione di copertura del credito, dalla contestualità della sottoscrizione, dalla pari durata dei contratti di finanziamento e di assicurazione e dal fatto che l'importo dell'indennizzo sia parametrato al debito residuo.
Assume inoltre rilievo la circostanza che il beneficiario della prestazione indennitaria sia il finanziatore e che questi abbia ricevuto una significativa remunerazione per il collocamento del prodotto finanziario sul mercato. Si tratta di elementi che isolatamente considerati non sono sufficientemente indicativi della obbligatorietà della polizza ma che, ove concordanti e valutati congiuntamente, possono far considerare assolto, in via presuntiva, l'onere della prova posto in capo al cliente.
In presenza di tali presunzioni gravi, precise e concordanti, l'intermediario può contrastarne il relativo valore probatorio documentando o di avere proposto all'attore una comparazione dei costi da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento con o senza polizza ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti aventi il medesimo merito creditizio ovvero ancora che sia stato previsto in favore dell'assicurato un diritto di recesso senza conseguenze sul contratto di finanziamento, vd. TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. III CIVILE Sentenza n. 1941/2019 pubbl. il 12/04/2019.
Analizzando i contratti di assicurazione sottoscritti dall'attore alla luce dei suddetti principi, può osservarsi che la polizza offerta da Europ Assistance è volta a garantire all'assicurato prestazioni sanitarie e genericamente assistenziali in caso di infortunio e/o malattia; la polizza Metlife, invece, garantisce l'assicurato da eventi quali il decesso, l'infortunio, l'inabilità temporanea al lavoro o la perdita involontaria dell'impiego.
Sebbene è presumibile le polizze siano state sottoscritte contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento e abbiano durata pari a quest'ultimo, non sembra che sussistano quelle presunzioni gravi, precise e concordanti necessarie per provare l'obbligatorietà del contratto di assicurazione; non è, infatti, emerso quel collegamento funzionale con il contratto di finanziamento, considerando anche che beneficiario della prestazione indennitaria risulta lo stesso assicurato e che la predetta prestazione non pare in alcun modo rapportata al debito residuo.
Inoltre, risulterebbero soddisfatte due delle condizioni alternative volte a contrastare il valore delle predette presunzioni: le condizioni del contratto di assicurazione prevedono, infatti, in favore dell'assicurato un diritto di recesso senza che l'esercizio dello stesso determini alcuna conseguenza sul contratto di finanziamento. E d'altra parte, C. ha legittimamente depositato quattro contratti di finanziamento, non associati a polizze assicurative, sottoscritti con soggetti terzi, comparabili con quello per cui è causa quanto a somma erogata ed a merito creditizio del cliente.
Viene qualificata come obbligatoria la polizza assicurativa ove sussista un rapporto di connessione particolarmente accentuato, che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e, conseguentemente, al contenimento del rischio di una sua insolvenza, allorquando la stessa - oltre a presentare, appunto, una (diretta o indiretta) funzione di copertura del credito ed essere stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento - abbia una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento e preveda un capitale (polizza vita) o un indennizzo (polizza danni), dovuti in caso di avveramento del rischio oggetto di copertura, parametrati al debito residuo, garantendo in tal modo "l'assicurato contro accadimenti in grado di minarne la capacità patrimoniale-finanziaria e, quindi, di pregiudicarne la capacità di corrispondere i pagamenti rateali, in linea con il piano di ammortamento del finanziamento già prestabilito" (Collegio di Napoli, decisione n. 3828/2014). In tali circostanze, si realizza, infatti, una piena soddisfazione dell'interesse del finanziatore al contenimento del rischio di solvibilità del cliente, attraverso la conservazione della originaria situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, che costituisce, seppur in via presuntiva, una chiara e precisa indicazione sulla natura obbligatoria della polizza assicurativa "per ottenere il credito alle condizioni offerte" (art. 121 TUB) ovvero, più chiaramente, della volontà del finanziatore di subordinare alla sottoscrizione della polizza assicurativa l'erogazione del credito alle condizioni offerte, vd. Sentenza n. 3476/2020 pubbl. il 30/10/2020 TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. 3 CIVILE.
Niente del genere parrebbe tuttavia riscontrarsi nel caso di specie, alla stregua dell'esame per tabulas delle condizioni generali di contratto, emergendo soltanto:
-la predisposizione di modello contrattuale (prospetto condizioni finanziarie) in cui erano contemplate due polizze assicurative caricandone l'intero importo direttamente alla mutuataria (ovvero il L.M.P.) che, pertanto, si assumeva un importo dovuto composto dall'importo richiesto, dal totale dei premi assicurativi, dalle altre voci di spesa presenti nel contratto di finanziamento (costo totale del credito).
Dunque, avendo il ctu, nell'integrazione del 6 marzo 2020, confermato le antecedenti conclusioni dal medesimo espresse, e per cui 'tenendo conto delle istruzioni della B.I., i due premi assicurativi contrattualmente previsti come facoltativi, non possono essere considerarsi obbligatori e non rientrano nel calcolo del tasso applicato da confrontare con il tasso soglia', ha comunque quantificato un ipotetico TAEG, includendo anche gli interessi mensili di mora nonché la penale per decadenza del beneficio del termine. Così, tenendo conto dei premi assicurativi ha calcolato un TAEG pari al 21,05% superiore al tasso soglia del 18,25%, ed effettuando un ricalcolo dell'importo del debito residuo in considerazione di quanto già versato a seguito di superamento del tasso soglia ab origine.
Quindi, escludendo ogni tipo di interesse, poiché l'importo pagato dal cliente fino alla rata n. 56 è pari ad Euro 18.092,48, mentre l'importo finanziato è pari ad Euro 17.368,00, ha indicato in tal caso un credito di Euro 724,48 pari alla differenza dei due importi a favore del cliente/attore
4.9) Tuttavia, per le ragioni in precedenza espresse, non può ritenersi la sussistenza dell'art. 121 comma 2, t.u.b., ossia l'inclusione nel calcolo del t.a.e.g. dei premi assicurativi, dovendosi pertanto fare riferimento al primo calcolo del ctu (ovvero quello di cui alla 1^ relazione del 5.11.2018, ritenendosi a questo punto accertata una posizione debitoria di complessivi Euro 8.473,79, sul presupposto che polizze assicurative rientrano tra i servizi aggiuntivi facoltativi, e stante la correttezza nell'applicazione del tasso pattuito, con il consequenziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo, assorbita ogni altra questione.
5) Per quanto attiene alle spese del giudizio, si rileva che la fattispecie è indubbiamente regolata da una normativa non sempre di agevole o immediata ricostruzione, in cui si registrano diversi orientamenti, e che comunque dette posizioni hanno pure ricostruito (ancorchè in parte) in via interpretativa la delimitazione del perimetro delle rilevanti tematiche trattate. Tali rilievi configurano le ragioni ipotizzate dall'art. 92, co. 2, c.p.c., che consentono di applicare alle parti l'integrale compensazione delle spese.
6) In considerazione dei chiari accertamenti compiuti nel giudizio (avendo il ctu effettuato la ricostruzione dei rapporti, completate le verifiche richieste, effettuato il ricalcolo contabile come innanzi indicato), e determinato il saldo del conto intrattenuto da parte attrice presso l'istituto di credito convenuto, nonché compiuto la suddetta rideterminazione degli importi a credito o a debito, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, ritiene il giudicante che le spese della ctu vadano infine poste, in solido, a carico di entrambe le parti, come da separato provvedimento.
7) Ritenendo infine di aderire a quanto condivisibilmente precisato sulla questione nella sentenza n. 1895/2020 pubb. il 21.2.2020 dal Tribunale di Napoli, sez. II civile, va respinta in ogni caso l'istanza di anonimizzazione della sentenza ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 avanzata da parte convenuta sul presupposto che in siffatti casi si assiste ad una diffusione strumentale del contenzioso in materia di usura e che tale contenzioso determina un grave ed ingiustificato pregiudizio reputazionale.
Alla luce della nota del Garante della Privacy n. 1778014 del 3 gennaio 2011, i fatti di causa, le questioni giuridiche trattate, il comportamento delle parti che emerge dalla decisione, non rendano necessaria la più incisiva tutela di cui all'art. 52 codice privacy volta alla completa anonimizzazione della parte nella pubblicazione della sentenza a fini di informazione giuridica, non rilevandosi questioni particolarmente delicate, attinenti la salute etc. delle persone, ma solo questioni di mera pratica commerciale poste in essere in base all'interpretazione - controversa - di una disposizione di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando nella causa n. 2047/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-accerta e dichiara che il saldo dei rapporti di dare/avere tra le parti, relativamente al rapporto contrattuale di prestito personale n.10843890 operata la compensazione dei reciproci crediti, come indicata dal CTU, deve essere rideterminato nella somma complessiva di Euro 8.473,79 saldo a credito per parte mutuante C.B. s.p.a.;
in dipendenza,
condanna l'attore L.M.P. al pagamento della somma di Euro 8.473,79 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dall'1.11.2017 fino all'effettivo soddisfo;
-rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
-pone le spese della ctu, in solido, a carico di entrambe le parti, come da separato provvedimento.
Così deciso in Marsala, il 22 dicembre 2020.
Depositata in Cancelleria il 24 dicembre 2020.