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Sentenza

Affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare.
Affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-07-2020) 22-07-2020, n. 21978

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente -

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -

Dott. APRILE Stefano - Consigliere -

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.P., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 17/09/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;

udita la relazione svolta dal Consigliere BONI MONICA;

lette le conclusioni del PG Dott. FODARONI Giuseppina, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza resa il 17 settembre 2019 il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva la domanda di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, presentata da R.P., ritenendo che le informazioni fornite dalle forze dell'ordine e dell'Ispettorato del lavoro circa la denuncia sporta a suo carico per circonvenzione di incapace ed al mancato rinvenimento della sede legale dell'impresa individuale nella titolarità del condannato, servitosi dell'indirizzo di uno studio professionale di commercialista per simulare lo svolgimento di attività di mediazione immobiliare e lucrare dai clienti denaro per la locazione di immobili mai in realtà trattati per irreperibilità del R..

2. Avverso detta.ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, avv.to Luca Tommaso Calabrò, il quale ha lamentato violazione di legge in relazione all'art. 47-ter Ord. Pen., comma 1, e difetto di motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale non ha assegnato nessun rilievo alla relazione dell'U.e.p.e. depositata in data 19 aprile 2019, nella quale era stata espressa prognosi favorevole per la corretta esecuzione di una misura alternativa per la disponibilità da parte del condannato di stabile dimora, di relazioni familiari di sostegno, di lavoro adeguato, per il processo avviato di revisione critica degli errori passati e per l'impegno dimostrato per la riparazione del danno, elementi positivi del tutto trascurati. I sospetti nutriti dal Tribunale sulla commissione di reati di truffa in base ai precedenti di polizia riguardano dati incerti e privi di riferimenti spazio-temporali, non comparati con gli elementi positivi pur emergenti dall'indagine socio-familiare. Il rigetto di entrambe le misure richieste, che pur differiscono nei presupposti applicativi, è avvenuto in assenza di comparazione tra le stesse ed è mancata la considerazione dei comportamenti attuali tenuti dal condannato.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott.ssa Fodaroni Giuseppina, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va dunque respinto.

1. L'impugnazione muove critica al giudizio fattuale espresso dall'ordinanza gravata e nega la ricorrenza degli elementi negativi specificamente individuati dai giudici di merito, che, al contrario, sulla scorta di precise informazioni fornite dai Carabinieri della Tenenza di Settimo Torinese e dall'Ispettorato del lavoro, hanno evidenziato come a carico del R. sia stata acquisita la notizia di reato circa la commissione da parte del R. del reato di circonvenzione di incapace e la realizzazione di condotte truffaldine in danno di soggetti alla ricerca di alloggi da locare, commesse nell'ambito dell'attività lavorativa rappresentata come svolta nel settore dell'intermediazione immobiliare. In particolare, hanno evidenziato dati fattuali acquisiti nel corso delle investigazioni in ordine alla solo apparente esistenza di uno recapito professionale, che era stato pubblicizzato dal ricorrente come ubicato in immobile ove aveva sede lo studio di un commercialista dallo stesso cognome, ma del tutto estraneo alla sua persona ed alla sua presunta attività e hanno osservato che il mancato definitivo chiarimento in ordine ai fatti oggetto di plurime denunce fondavano i sospetti sulle modalità illecite ed ingannatorie dell'attività lavorativa prospettata e consentivano di escludere che il R. avesse avviato un serio percorso di rivisitazione critica degli errori pregressi e di reinserimento sociale, tale fondare la prognosi positiva che consentisse l'ammissione ad una delle misure alternative richieste.

1.1 A tale ragionamento valutativo, che non presenta profili di manifesta illogicità, nè di travisamento delle informazioni acquisite, il ricorrente oppone la mancata considerazione dei dati positivi evidenziati nella relazione dell'U.e.p.e., ma trascura di confutare gli aspetti negativi che il Tribunale ha ritenuto preminenti e tali da condizionare in senso sfavorevole il giudizio espresso. Invero, risulta effettivamente che la relazione sull'indagine socio-familiare non ha potuto prendere in considerazione quanto emerso dalle investigazioni in corso, nè verificarne la infondatezza, sicchè la valutazione condottane dal Tribunale di sorveglianza, non smentita da contrarie risultanze positivamente riscontrate, non risulta illegittima, nè manifestamente illogica e si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento.

1.2 Per contro, il ricorso, al di là della apparente rituale deduzione, in realtà sollecita una differente valutazione di merito che assegni maggior rilievo a dati apparentemente positivi, operazione pacificamente preclusa alla potestà decisoria del giudice di legittimità.

1.3 Nè può riscontrarsi il vizio di omessa motivazione in ordine alla richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare, in quanto il Tribunale, seppur per implicito, ha ritenuto il giudizio di pericolosità sociale del condannato tale da non consentire di applicare anche detta più contenitiva misura per l'assenza dei presupposti legittimanti.

Il ricorso non merita accoglimento e va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020
Avv. Antonino Sugamele

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