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Sentenza

Trapani.Prelievo di somme, indebitamente corrisposte, dal relativo capitolo di bilancio regionale, posto il riferimento alla erogazione del rimborso a seguito della presentazione dei documenti idonei a comprovare la spesa sostenuta.
Trapani.Prelievo di somme, indebitamente corrisposte, dal relativo capitolo di bilancio regionale, posto il riferimento alla erogazione del rimborso a seguito della presentazione dei documenti idonei a comprovare la spesa sostenuta.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-10-2019) 12-11-2019, n. 45899

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -
Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -
Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere -
Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;
nel procedimento a carico di:
L.V.D., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 08/04/2019 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CAPOZZI ANGELO;
sentite le conclusioni del PG Dr. ANIELLO ROBERTO che ha chiesto l'annullamento con rinvio ordinanza impugnata.
udito il difensore avvocato SALMERI ANTONINO sostituto processuale dell'avvocato PELLEGRINO STEFANO in difesa di L.V.D. che ha chiesto il rigetto del ricorso del PM.

Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, a seguito di istanza di riesame nell'interesse di L.V.D. avverso la ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trapani  in data 16.3.2019 con la quale alla predetta è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui al capo 26) (artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1 e art. 323 c.p., commesso in (OMISSIS)), ha dichiarato l'incompetenza per territorio della A.G. emittente in favore del G.I.P. del Tribunale di Palermo, annullando l'ordinanza impugnata per mancanza di urgenti esigenze cautelari e disponendo la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di  Trapani  per le sue determinazione in ordine alla rilevata incompetenza territoriale.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  Trapani  deducendo:
2.1. Violazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla individuazione in Palermo del locus commissidelicti del delitto di peculato sub capo 8), ritenuto più grave tra i reati contestati. Erroneamente il Tribunale ha fatto leva sul prelievo delle somme indebitamente corrisposte alla M. dal relativo capitolo di bilancio regionale, posto il riferimento alla erogazione del rimborso a seguito della presentazione dei documenti idonei a comprovare la spesa sostenuta. Rileva, invece, la successiva destinazione della somma per fini diversi da quelli per i quali la somma è stata erogata. E nella specie tale luogo non è noto, dovendosi, pertanto, ricorrere al criterio sussidiario del successivo reato più grave tra quelli connessi che risulta quello di corruzione commesso in (OMISSIS). Ove, invece, si dovesse seguire la ricostruzione del Tribunale, si dovrebbe ravvisare nel capo 8) il reato di truffa aggravata, meno grave rispetto ai reati di corruzione.
2.2. Erronea applicazione delle norme processuali penali con riferimento al reato di tentata estorsione aggravata nei confronti del direttore generale della azienda sanitaria provinciale di (OMISSIS) ipotizzato a carico di L.S. per il quale è stata esclusa la connessione nonostante l'elevato valore strumentale rispetto alla ingerenza nell'attività degli organi della pubblica amministrazione nel settore della sanità pubblica.
2.3. Inosservanza dell'art. 27 c.p.p. e art. 291 c.p.p., comma 2 e vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'urgenza in relazione alla esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a) e c).

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Deve premettersi la sussistenza dell'interesse del Pubblico ministero ricorrente alla proposizione del ricorso in quanto volto a rimuovere il provvedimento che ha annullato la misura cautelare ottenuta dallo stesso Ufficio sul rilievo della insussistenza delle urgenti esigenze cautelari conseguente alla ritenuta incompetenza per territorio del Giudice che ha emesso la misura.
Legittimamente il ricorrente ha contestato la ritenuta incompetenza territoriale del Giudice emittente in quanto questa ha introdotto, quale requisito di legittimità della misura, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., comma 2, l'urgenza delle esigenze cautelari la quale soltanto può giustificare, sia pur temporaneamente, la emissione del titolo cautelare da parte del Giudice incompetente.
Ed è, appunto, la ritenuta insussistenza di tale requisito che ha determinato il Giudice del riesame ad annullare, nel caso di specie, la misura cautelare personale emessa in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale il tribunale del riesame, qualora rilevi l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, anche se non dichiarata da quest'ultimo, deve verificare la sussistenza del requisito dell'urgenza che legittima il giudice incompetente ad adottare misure cautelari (Sez. 4, n. 5312 del 09/11/2016, Fucci, Rv. 269076 - 01).
3. Tuttavia, secondo questo Collegio, la censura del ricorrente sulla ritenuta incompetenza del Giudice emittente deve essere accolta per una ragione preliminare ed assorbente rispetto a quella prospettata in ricorso essendo stato erroneamente individuato il vincolo ex art. 12 c.p.p., lett. b) e c) tra il reato ascritto alla L. con quelli oggetto del procedimento (v. pg. 3 della ordinanza impugnata) con conseguente erronea individuazione di quello di Palermo quale Giudice competente. L'errato rilievo della incompetenza del Giudice di  Trapani  ha, quindi, determinato - nel vaglio della legittimità della misura - la erronea necessità dello specifico requisito dell'urgenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., mutuato dall'art. 291 c.p.p., comma 2.
4. L'individuazione ex officio di tale vizio è consentita in ragione della questione processuale azionata dal ricorrente che legittima questa Corte ad individuarne il diverso corretto fondamento in rito secondo il costante orientamento di legittimità per il quale, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515 - 01) e, quindi, anche prescindendo dalle ragioni poste a base della censura del ricorrente sul tema processuale proposto.
5. Osserva questa Corte che, nel pervenire al rilievo della incompetenza da parte del giudice emittente, il Giudice dell'impugnazione cautelare ha trascurato l'ormai pacifico orientamento in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, secondo la quale l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacchè l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, PMT C/ Bianco, Rv. 275519). Orientamento di recente avallato, sia pure con un obiterdictum in parte motiva, dalle Sezioni Unite, ove hanno marcato la differenza strutturale tra l'ipotesi di cui all'art. 12, lett. b), e quella di cui all'art. 12 c.p.p., lett. c), (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G, Rv. 271223).
Nondimeno, secondo quanto affermato in tema di trasferimento della competenza per connessione fondata sulla continuazione, il giudice non può sottrarsi all'obbligo di accertare l'identità del disegno criminoso tra i più reati, rendendone adeguatamente conto in motivazione, sul presupposto della sufficienza di una configurabilità meramente astratta del vincolo tra i reati stessi, in quanto questa si riferisce soltanto alla minore consistenza del corredo informativo utilizzabile per la decisione rispetto alla concretezza dei risultati probatori acquisibili all'esito dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 1 n. 12772 del 27/02/2019 Rv. 276178 - 01 in confl. competenza GIP/Trib. Firenze).
Quanto alla connessione teleologica sub art. 12 c.p.p., lett. c), del pari il Tribunale del riesame non ha considerato che, ai fini della sua configurabilità e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U n. 53390 del 26/10/2017 Rv. 271223 - 01 G.).
6. Ritiene questa Corte che è dunque erronea la decisione del Tribunale del riesame là dove ha dichiarato l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di  Trapani sulla apodittica generica "evidenza" secondo la quale il reato contestato alla L. sia connesso ex art. 12 c.p.p., lett. b) e c) ai reati contestati in via provvisoria ai coindagati - in particolare a quello più grave di peculato sub capo 8).
7. A prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione del fatto sub capo 8) come peculato e dell'esattezza o meno del radicamento di tale delitto in Palermo piuttosto che in altro luogo - in relazione al nesso ex art. 12 c.p.p., lett. b), il Tribunale non solo ha omesso di motivare a riguardo ma, soprattutto, ha omesso di considerare che detto reato non è contestato in via provvisoria alla L.; quanto al vincolo teleologico ex art. 12 c.p.p., lett. c), non è neanche indicato il reato o i reati rispetto ai quali potrebbe essere ravvisato il nesso strumentale.
8. Pertanto, non v'è ragione per la quale la L. sia sottratta al suo giudice naturale stabilito in base al luogo del commesso reato di cui alla provvisoria incolpazione formulata a suo carico individuato in (OMISSIS) e, quindi, che la misura cautelare nei suoi confronti necessiti del requisito della urgenza delle esigenze cautelari.
9. L'accoglimento del primo motivo di ricorso nei termini che precedono, che comporta l'esclusione della incompetenza territoriale del giudice emittente in relazione alla misura cautelare emessa nei confronti della L., assorbe gli altri motivi proposti.
10. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo sezione del riesame per nuovo esame, segnatamente, delle esigenze cautelari secondo i criteri ordinari previsti dagli artt. 274 e 275 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo, sezione riesame.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019
Avv. Antonino Sugamele

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