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Sentenza

Omesso versamento dell’assegno di mantenimento per i figli per diversi mesi: esclusa la particolare tenuità del fatto
Omesso versamento dell’assegno di mantenimento per i figli per diversi mesi: esclusa la particolare tenuità del fatto
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 1 – 27 luglio 2020, n. 22523
Presidente Mogini – Relatore Bassi

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna propone ricorso diretto in cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Ravenna, in applicazione del disposto dell'art. 131-bis c.p., ha prosciolto C.I. dal reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies e alla L. n. 54 del 2006, art. 3 (per avere omesso il versamento nei confronti dei figli minori delle somme stabilite dal Tribunale di Ravenna in data 12 novembre 2015).
In particolare, il ricorrente parte pubblica denuncia la violazione di legge penale in relazione all'art. 131-bis c.p., per avere il Tribunale riconosciuto la causa di non punibilità, sebbene C. abbia omesso il versamento del contributo per il mantenimento dei figli minori per diversi mesi (precisamente nel settembre, ottobre e novembre 2016 e nel gennaio 2017) nonché versato importi minori di quelli dovuti, ponendo, pertanto, in essere condotte criminose reiterate, ostative al riconoscimento dell'istituto.
2. Propone ricorso, con atto a firma del difensore di fiducia, anche la parte civile K.A.M. chiedendo l'annullamento del provvedimento per violazione di legge penale in relazione all'art. 131-bis c.p. e art. 570 c.p., comma 2, per avere il giudice applicato erroneamente la causa di non punibilità, stante l'abitualità del comportamento delittuoso dell'imputato.
3. Nella memoria depositata in cancelleria, l'avv. Giuseppe Maria Meloni, difensore di C.I. , chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, sussistendo i presupposti della causa di non punibilità per l'occasionalità e la modesta gravità della condotta.

Considerato in diritto

1. Entrambi i ricorrenti eccepiscono la violazione di legge penale, per avere il Tribunale di Ravenna applicato la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. in assenza dei presupposti previsti dalla legge, stante l'abitualità della condotta delittuosa ascritta ad C.I. .
1.1. Mette conto di rammentare sinteticamente che l'istituto de quo è stato introdotto nel nostro ordinamento con D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e comporta l'esclusione della punibilità allorché ricorrano i seguenti presupposti: 1) il reato sia punito con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena; 2) l'offesa sia di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1; 3) il comportamento dell'imputato non sia abituale.
Mentre il cit. art. 131-bis c.p., comma 2 illustra i parametri da tenere in considerazione al fine di valutare la tenuità dell'offesa, il comma 3 chiarisce che cosa debba intendersi per comportamento "abituale", precisando che può ritenersi tale: a) nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; b) nel caso in cui l'autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; c) nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
2. Rievocata la regula iuris applicabile nel caso di specie, fondate si appalesano le doglianze della parte pubblica e della parte civile.
2.1. Secondo la ricostruzione storico-fattuale della vicenda sub iudice compiuta dal Giudice di merito, a fronte dell'obbligo stabilito dal Tribunale civile al versamento di un assegno mensile di 400 Euro mensili per il mantenimento dei figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla prole, C.I. : per quattro mensilità, ha omesso di versare l'assegno per il mantenimento dei figli minori fissato dal Tribunale civile in 400 Euro mensili (segnatamente nel settembre, ottobre ed novembre 2016 nonché nel febbraio 2017); per due mensilità, ha adempiuto solo parzialmente all'obbligo di natura economica (versando: nel febbraio 2016, 300 Euro e nel marzo 2016, 150 Euro); durante tutto l'intervallo interessato dalla contestazione ha provveduto solo in parte al rimborso delle spese straordinarie.
2.2. A fronte di tali emergenze di fatto, il comportamento delittuoso posto in essere dall'imputato non può ritenersi occasionale o isolato, essendosi sostanziato nella reiterata violazione all'obbligo di natura economica (sia radicale, sia parziale), per un significativo arco temporale: esso deve, pertanto, ritenersi abituale secondo la definizione data dall'art. 131-bis c.p., comma 3.
Va, dunque, ribadito il principio più volte affermato da questa Corte regolatrice secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omesso versamento dell'assegno integra un reato "a consumazione prolungata", caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato) (Sez. 6, n. 11780 del 21/01/2020, P., Rv. 278722; Sez. 2, n. 23020 del 10/05/2016, P, Rv. 267040).
3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'Appello di Bologna.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Avv. Antonino Sugamele

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