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Sentenza

Utilizza per uso privato per più di 2 anni il telefono dell'ufficio dove lavora, abusando della linea telefonica con un costo complessivo di euro 1.000. Si può applicare la tenuità del fatto?
Utilizza per uso privato per più di 2 anni il telefono dell'ufficio dove lavora, abusando della linea telefonica con un costo complessivo di euro 1.000. Si può applicare la tenuità del fatto?
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Campobasso nel procedimento a carico di: Guastaferro Aniello Alessandro nato a Venafro il 08/01/1979 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 13/06/2019 della Corte Appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso dell'imputato, assorbito il ricorso del P.G. udito il difensore avvocato Biasiello Carmine del foro di ISERNIA difensore di fiducia di Guastaferro Aniello Alessandro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza emessa in data 12.10.2017 dal G.U.P. del Tribunale di Isernia nei confronti di A.A.G. , ha assolto il predetto dal reato di cui agli artt. 81, 341, comma 2, cod. pen. in relazione all'uso abusivo di una linea telefonica con complessivo costo delle telefonate di mille euro perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la sente hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso e l'imputato. 
3. Con l'atto di ricorso del P.G. si deduce con unico motivo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ,non essendo stata considerata la sussistenza della causa ostativa dell'abitualità del reato trattandosi di una condotta continuata tenuta per circa due anni. 4. Con l'atto di ricorso dell'imputato si deduce con unico motivo mancanza di motivazione in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; mancata valutazione di una prova decisiva; erronea applicazione dell'art. 314, comma 2, cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione. Alle ragioni della prima assoluzione in ordine al difetto di prova della conoscenza e della conoscibilità da parte dell'imputato del fatto che gli fosse stata consegnata una utenza collegata ad un contratto con tariffe bundle e non già flat, né che l'imputato avesse ricevuto comunicazione degli importi consumati mese per mese, la Corte ha opposto la considerazione di elementi neutri ai fini del decidere, mancando l'indagine sulla sussistenza del danno apprezzabile prodotto alla P.A. e sulla conoscenza di questo da parte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del P.G. è fondato; quello dell'imputato è inammissibile. 2. Rileva questa Corte che il Giudice di appello ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado sull'erroneo assunto secondo il quale, per l'intervenuto integrale ristoro del costo economico e per la incensuratezza dell'imputato‘  il fatto doveva essere qualificato di particolare tenuità. 3. Il ricorso del P.G. è fondato in quanto, a parte l'inconferente riferimento - ai fini della applicazione della causa di non punibilità - del ristoro del danno e della incensuratezza dell'imputato, deve essere ribadito l'orientamento di legittimità secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati in un significativo arco temporale, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativo al riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 18192 del 20/03/2019, Franchi, Rv. 275955), nella specie trattandosi di una condotta tenuta ripetutamente per un lungo lasso temporale. 4. Il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, quando non genericamente proposto per ragioni di fatto che non possono trovare accesso in sede. Del tutto correttamente è stata avallata la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. pen. (Sez.U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani e altro, Rv. 255296), come pure correttamente è stato dato rilievo alla assorbente provata consapevolezza da parte dell'imputato di utilizzare la linea telefonica per ragioni che esulavano da quelle di ufficio, rilevando la tipologia di contratto ai soli fini dell'entità danno cagionato - correlato all'onere economico del rapporto contrattuale tra P.A. e gestore telefonico - nella specie positivamente accertato. 
5. All'accoglimento del ricorso del P.G. consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato consegue la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso di Guastaferro che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19.12.2019.
Avv. Antonino Sugamele

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