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Sentenza

Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
Cass. pen., sez. un., 2 aprile 2019, n. 14426
Le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico
nel corso del dibattimento, in quanto veicolate
nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono
prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice
di appello che, sul diverso apprezzamento di esse,
fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza
di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione
dibattimentale attraverso l'esame del perito o
del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste
ove la relazione scritta del perito o del consulente
tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando
la natura dichiarativa della prova.
Avv. Antonino Sugamele

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