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Sentenza

Furto in abitazione. Finto operaio ruba 200 euro ad un anziano. Deve risarcire anche il danno morale per la violazione di domicilio.
Furto in abitazione. Finto operaio ruba 200 euro ad un anziano. Deve risarcire anche il danno morale per la violazione di domicilio.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18/06/2019) 24-07-2019, n. 33504
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -

Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - rel. Consigliere -

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/12/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PINELLI Mario Maria Stefano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 dicembre 2017 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Mantova nei confronti di B.A., condannato in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato dalla minorata difesa e dall'aver simulato la qualità di incaricato di pubblico servizio. Secondo l'assunto accusatorio validato dai giudici di merito, B., fingendo di essere un incaricato della società erogatrice del gas e di dover effettuare un controllo, si era introdotto all'interno dell'abitazione della persona offesa M.S. (classe (OMISSIS)) e si era impossessato del portafogli dell'anziano, sottraendolo dal tavolo del soggiorno ove era collocato.

2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi.

2.1. Il primo motivo deduce l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 62 c.p., n. 4), perchè il danno di 200 Euro rientrava nei parametri per la sua applicazione.

2.2. Il secondo motivo postula un error iuris nel diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6), dal momento che, prima dell'ammissione al rito abbreviato, l'imputato aveva versato 300 Euro alla persona offesa, che quest'ultima aveva accettato, rimettendo altresì la querela. Non era corretto valorizzare la circostanza che il risarcimento fosse stato già valutato per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di istituti differenti.

2.3. Il terzo motivo di ricorso postula l'illogicità manifesta della motivazione della Corte di appello bresciana laddove aveva negato la valenza satisfattiva integrale, sia del danno materiale che di quello morale, del versamento della somma di 300 Euro e la sua volontarietà, ancorchè si trattasse di erogazione effettuata prima dell'ammissione al rito alternativo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo - che si duole della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4), perchè il danno di 200 Euro rientrava nei parametri per la sua applicazione - è manifestamente infondato.

2.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l'applicabilità, deve considerare non solo il valore in sè della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res, allorchè essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434 - 01; cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01, in tema di ricettazione). Non rileva che, nell'esegesi sopra richiamata, il riferimento al danno verta quasi esclusivamente (ad eccezione che in Rv. 262450 - 01) sulle conseguenze di natura comunque latamente economica subite dalla persona offesa, dal momento che appare corretto il rilievo della Corte distrettuale, che ha posto in luce un aspetto della condotta criminosa, quello derivante dal patimento che la vittima aveva subito per avere visto violato il proprio domicilio domestico, che è coerente con la ratio dell'incriminazione del reato di furto in abitazione, dotato di uno statuto punitivo peculiare e più severo rispetto al furto di cui all'art. 624 c.p., legato alla necessità di una più marcata stigmatizzazione di condotte che, oltre a depredare il patrimonio, violino il domicilio.

Ne consegue che può essere affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso di furto in abitazione, ai fini della valutazione circa l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4), il Giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nel proprio domicilio".

2.2. E' corretta anche l'altra delle rationes decidendi della pronunzia avversata dal ricorrente, giacchè la Corte di appello ha fornito una risposta coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il danno, per essere ricondotto alla nozione richiesta dalla norma invocata, deve essere di valore pressochè irrisorio, sia in sè che quanto alle ulteriori conseguenze che siano discese in capo alla persona offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01).

3. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso - che indulgono sul tema della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6), - sono inammissibili. Essi, infatti, sono privi di confronto con la sentenza avversata, che aveva valorizzato la necessità che il ristoro concernesse anche il danno morale della vittima, che non è stato ritenuto risarcito con una valutazione che, siccome priva di tratti di manifesta illogicità in quanto correlata ad una condotta che aveva visto violato il domicilio di un anziano a mezzo di uno stratagemma, si sottrae a censure di manifesta illogicità.

Da questo punto di vista, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso, ivi compreso il danno morale cagionato alla parte lesa dal reo per ciascuno dei reati commessi, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra somma offerta o corrisposta e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 - 01; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini e altri, Rv. 254880 - 01).

In particolare, la sentenza Corsini ha precisato che il risarcimento deve essere volontario ed antecedente al giudizio di primo grado e che la riparazione del danno deve essere integrale e, quindi, effettiva.

Si è altresì sottolineato come la norma chiarisca che la riparazione (integrale) del danno deve avvenire mediante il risarcimento e, quando sia possibile, mediante restituzione, inferendone che quest'ultima (quando è possibile) non è alternativa al risarcimento (infatti la norma non usa il disgiuntivo "o") ma si cumula con il risarcimento come risulta testualmente dalla congiunzione "e".

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex. L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019
Avv. Antonino Sugamele

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