Per la Cassazione le ragioni di incompatibilità della disciplina vigente in tema di acquisizione dei tabulati telefonici non rilevavano nel caso di specie in quanto i tabulati utilizzati nel processo erano relativi solo alla utenza della persona offesa e non dell'imputato e, dall’altro, comunque, ha ribadito che la disciplina prevista dall'art. 132 d.lgs n. 196 del 2003 è compatibile con il diritto sovranazionale in tema di tutela della privacy (direttive 2002/58/CE e 2006/24/CE), come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 18-07-2019, n. 31994
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE GREGORIO Eduardo - Presidente -
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -
Dott. BORRELLI Paola - Consigliere -
Dott. BRANCACCIO Matilde - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/02/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BRANCACCIO MATILDE;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. SECCIA DOMENICO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore CAMPO Santina presente che chiede l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento impugnato, datato 2.2.2018, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 11.10.2016 con la quale B.S. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre che al pagamento delle spese ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile M.R., in relazione al reato di stalking. 2. Avverso il citato provvedimento propone ricorso l'imputato tramite il proprio difensore avv. Campo, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo argomenta violazione di legge nonchè vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) avuto riguardo alla utilizzabilità dei tabulati telefonici dell'imputato, chiedendo la disapplicazione della normativa interna per contrarietà ai principi di diritto Europeo.
Si lamenta violazione, in special modo, dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) in riferimento all'art. 191 c.p.p., nonchè D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 132 e 162-bis per illegittima acquisizione della documentazione dimostrativa della riconducibilità al ricorrente delle chiamate telefoniche ricevute dalla parte civile sulla sua utenza cellulare.
Sarebbe stata frettolosamente superata dalla Corte d'Appello l'eccezione relativa alla utilizzazione dei dati telefonici risalenti al periodo oltre quello massimo consentito al fornitore, pari a 24 mesi. L'attuale disciplina legislativa interna sarebbe contraria ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea contenuti dell'art. 7 (rispetto della vita privata), art. 8 (protezione dei dati personali) e art. 11 (libertà d'espressione), alla luce della sentenza della CGUE con cui in data 8.4.2014 è stata dichiarata contraria ai diritti fondamentali predetti la direttiva Europea 2006/24/CE, recepita dalla legislazione italiana.
Sarebbero confliggenti con i principi della Carta i caratteri di indiscriminata applicabilità della data retention nei riguardi di tutti i cittadini; l'accesso ai dati salvaguardato solo da un provvedimento autorizzativo del pubblico ministero e non di un giudice terzo; le procedure di risposta alle richieste di accesso dati consegnate ai soli provider.
Si deduce la contrarietà della disciplina nazionale non soltanto ai Trattati UE ma anche alla CEDU, per il tramite della norma interposta di cui all'art. 117 Cost. e, parallelamente, l'insufficienza della motivazione della Corte d'Appello, secondo cui non vi sarebbe detta contrarietà ma solo contemperamento tra diritto alla riservatezza ed esigenze di contrasto alla criminalità: le ragioni della Corte di giustizia Europea non potrebbero essere disattese dal giudice interno, sicchè questi avrebbe dovuto disapplicare la disciplina nazionale, ovvero sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia Europea ovvero ancora proporre questione di legittimità costituzionale della normativa di settore.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, nonchè mancato rispetto dei termini a comparire.
L'udienza del 2.10.2017 - per la quale si argomenta vi sarebbe stata omessa notifica del decreto di citazione, senza altro aggiungere - sarebbe stata rinviata, per legittimo impedimento del difensore, alla successiva udienza del 2.2.2018; tuttavia, per tale seconda udienza, la notifica all'imputato del verbale con cui si era disposto il rinvio ed erano stati sospesi i termini della misura cautelare in corso era avvenuta solo in data 30.1.2018, in violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine minimo a comparire. Sarebbe stato allegato, altresì, a detto verbale, un atto diverso da quello relativo alla misura realmente in atto.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, nel complesso, inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è del tutto irrilevante ed inconferente rispetto alla fattispecie concreta.
Le dedotte ragioni di incompatibilità della disciplina normativa vigente in tema di tabulati telefonici sono prive di rilievo nel caso di specie, poichè i tabulati utilizzati nel processo sono relativi solo alla utenza della persona offesa e non dell'imputato e sono stati acquisiti non oltre i 24 mesi, ma entro i tre mesi dalle telefonate moleste subite dalla vittima.
Inoltre, sebbene - si ripete - la questione sia irrilevante nel caso concreto, questa stessa Sezione, con una recente affermazione in diritto che va senza dubbio ribadita (Sez. 5, n. 33851 del 24/4/2018, M., Rv. 273892), ha chiarito che, in tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 132 è compatibile con il diritto sovranazionale in tema di tutela della privacy (direttive 2002/58/CE e 2006/24/CE), come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La decisione passa in rassegna sia la normativa interna che due sentenze della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione, Digital Rights, 8 aprile 2014, C-293/12 e C-594/12; Grande Sezione, Tele 2, 21 dicembre 2016, C-203/15 e C-698/15) concludendo per un quadro in cui la disciplina italiana - diversamente da quelle di altri Paesi Europei - ha ben cercato di bilanciare i contrapposti interessi della tutela del diritto alla riservatezza e dell'interesse alla sicurezza pubblica ed al perseguimento dei reati, prevedendo regole precise di data retention ed un controllo da parte dell'autorità giudiziaria (il pubblico ministero).
Del resto, il ricorso avrebbe avuto ragione di motivare obiezioni al provvedimento impugnato solo se i tabulati fossero stati utilizzati e fossero relativi ad un periodo ulteriore rispetto a quello consentito per la loro conservazione dalla legge, poichè la patologica inutilizzabilità dei dati relativi al traffico telefonico contenuti nei tabulati acquisiti dall'Autorità giudiziaria segue solo alla violazione del divieto di conservazione degli stessi da parte del gestore oltre i termini normativamente previsti (Sez. 5, n. 15613 del 5/12/2014, dep. 2015, Rv. 263805; Sez. 5, n. 7265 del 25/1/2016, Nucera, Rv. 267144).
3. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile perchè genericamente proposto, in un ambito, quale quello delle nullità processuali, dove invece la precisa esposizione della successione delle cause che abbiano comportato le eventuali nullità diventa viepiù fondamentale.
Ebbene, il ricorso mette in campo confusamente e contemporaneamente l'omessa citazione - della quale ci si limita ad una generica denuncia senza specificarne il contesto di accadimento - ed il mancato rispetto dei termini a comparire per la udienza di rinvio successiva alla prima.
Quanto al primo profilo, ne è evidente la genericità; con riguardo al secondo aspetto, l'eccezione, proposta per la prima volta con il ricorso, sarebbe in ogni caso tardiva, a prescindere da pur presenti problemi di genericità della prospettazione stessa.
Deve rammentarsi, infatti, che la nullità derivante dal mancato rispetto del termine di comparizione previsto per la citazione in giudizio non è assoluta e insanabile ma, per essere tempestivamente ed utilmente dedotta, richiede di essere eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p., richiamato dall'art. 182 c.p.p..
Condivisibilmente è stato affermato, infatti, che tale nullità è a regime intermedio (Sez. 5, n. 43443 del 28/10/2008, Festa, Rv. 241691; Sez. 5, n. 39221 del 28/9/2015, Pop, Rv. 264721; Sez. 5, n. 16732 del 31/1/2018, Reinard, Rv. 272865), diversamente da quella relativa alla omessa citazione a giudizio, da cui deriva la nullità assoluta dell'atto.
In tema di notificazione della citazione dell'imputato, infatti, valgono sempre le affermazioni di Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539, secondo cui la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (coni. Sez. 6, n. 34170 del 4/7/2008, Fonzi, Rv. 240705; Sez. l'opzione è stata, peraltro, ribadita, nel caso di avviso di fissazione dell'udienza preliminare, anche da Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027).
Tuttavia, anche qualora si aderisse all'orientamento secondo cui si tratta di nullità relativa (Sez. 6, n. 46789 del 26/9/2017, Lusha, Rv. 271495; Sez. 6, n. 34629 del 27/6/2008, Pelizza, Rv. 240704) essa, a maggior ragione, andrebbe eccepita nel corso del giudizio di primo grado, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti, ai sensi dell'art. 181 c.p.p., comma 3, e non con l'atto di appello, ed inoltre è sanata dalla comparizione in udienza.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonchè, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 201