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Sentenza

Ericino trovato con Kg 7,5 di marijuana e 150 gr. di hashish, prima patteggia 1 anno e 8 mesi di reclusione, poi ricorre in Cassazione.
Ericino trovato con Kg 7,5 di marijuana e 150 gr. di hashish, prima patteggia 1 anno e 8 mesi di reclusione, poi ricorre in Cassazione.
Cassazione Penale Ord. Sez. 4   Num. 28122  Anno 2019Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIARelatore: ESPOSITO ALDOData Udienza: 04/04/2019 
ORDINANZA sul ricorso proposto da: A.A., n. a E. il  avverso la sentenza n. 2986/2017 del GIP del TRIBUNALE di MARSALA del 20/12/2018; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito; 
RILEVATO IN FATTO Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Marsala ha applicato ad A.A. , ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro tremilaottocento di multa per i reati di cui agli artt. 99, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di kg. 7,5 di marijuana e di gr. 150 di hashish - in Mazara del Vallo il 30 novembre 2017). A, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sen-tenza, deducendo violazione di legge in ordine all'omessa valutazione circa la sussi-stenza di una causa di proscioglimento ex art, 129 cod. proc. pen. e alla mancanza dei presupposti per disporre la confisca. 
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Deve, in proposito, rilevarsi che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico mini-stero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla con-correnza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giu-ridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Ne discende che, una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché risultano coperti dal patteggíamento. Nel caso di specie, le doglianze difensive proposte nell'interesse dell'imputato appaiono prive di specificità e comunque manifestamente infondate, in ragione del fatto che l'organo giudicante, oltre a qualificare correttamente i fatti illeciti contestati, si soffermava sugli elementi costitutivi del reato contestato e sul trattamento sanzio-natorio irrogato, precisando che la pena applicata appariva congrua tenuto conto della gravità e del contesto della vicenda. Questa motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, se-condo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Mes-sina, Rv. 212438). Appare altresì adeguata la motivazione in ordine alle ragioni della confisca della somma di danaro sequestrata in quanto costituente provento dell'attività illecita. Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3 Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse-guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricor-rendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 aprile 2019. Il Consigliere estensore Aldo sposi -L Il Presidente Francesc ria C
Avv. Antonino Sugamele

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